Testo

L’articolo 122 della Costituzione prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali siano disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

La ratio della disposizione costituzionale è esplicitata nelle disposizione attuative che prevedono la sussistenza di cause di incompatibilità in caso di conflitto “fra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali a altre situazioni o cariche,comprese quelle elettive,suscettibile,anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni,di compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva” (legge n. 165 del 2004).

Le cause di incompatibilità si risolvono, pertanto, nel divieto di esercitare talune funzioni pubbliche o private, ovvero di trovarsi in particolari controversie con l’ente, anche solo potenziali, tali da pregiudicare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione di cui fa parte il titolare della carica elettiva.

Attualmente la Regione Emilia-Romagna non ha una legge regionale che disciplini la materia e segue le linee programmatiche dettate dalla Legge 23 aprile 1982, n.154 ”Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”. La presente proposta di legge mira ad ampliare, tramite legge regionale, le cause di incompatibilità alle cariche di Presidente della Regione, Consigliere regionale e Assessore regionale, introducendo, come causa di incompatibilità, l’essere membro di consigli di amministrazione di società partecipate da Enti Locali della Regione Emilia-Romagna.

Si prevede infatti, considerati anche i recenti fatti di cronaca, che l’essere contemporaneamente titolare di una carica elettiva o nominale in Regione sia incompatibile con la funzione di membro di cda di società partecipate da enti locali della Regione Emilia-Romagna, poiché in aperto contrasto con uno dei principi cardine del dettato costituzionale, garantire: ”il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva”.

La proposta di legge si compone di un articolo:

- L’ articolo 1 prevede come causa di incompatibilità alle cariche di Presidente della Regione, Consigliere regionale e Assessore regionale, l’essere membro di Cda di società partecipate da Enti Locali delle Regione Emilia-Romagna. 

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ultima modifica 2010-10-11T15:26:07+02:00

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