Testo
Il presente progetto di legge si pone l’obiettivo di modificare ed integrare la legge regionale n. 31 del 19 agosto 1996 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” con particolare riferimento alla necessità di ridurre la produzione dei rifiuti solidi urbani e di favorire la loro raccolta differenziata domiciliare nei Comuni dell’Emilia-Romagna.
La produzione totale di rifiuti urbani nel 2008 in Emilia-Romagna, secondo l’Annuario regionale dei dati ambientali 2009 dell’ARPA, ha raggiunto i 3 milioni di tonnellate con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente. Il trend negli ultimi 10 anni si è mantenuto in costante crescita con un valore medio annuo fra il 1997 e il 2006 di +2,8% evidenziando segnali di inversione di tendenza solo nel 2001 e nel 2003.
L’andamento della produzione procapite calcolata in base al numero degli abitanti residenti nel 2008 ha raggiunto i 695 kg/abitante mentre il dato nazionale (benché riferito al 2007) indica un valore medio di 546 kg/abitante. Valori così elevati di produzione sono principalmente legati ai criteri di assimilazione assunti a livello territoriale locale dai singoli Ambiti Territoriali Ottimali che determinano l’intercettazione, attraverso i sistemi di raccolta (indifferenziata e differenziata), di numerose tipologie di rifiuti prodotti da attività commerciali e artigianali che in tal modo rientrano nel circuito di gestione dei rifiuti urbani.
Su tutto il territorio regionale ai sistemi di raccolta differenziata tradizionali, effettuati con campane e cassonetti stradali, si stanno sostituendo o comunque affiancando sistemi di raccolta differenziata integrata, basati sull’attivazione contemporanea di diversi sistemi di raccolta (raccolta porta a porta, stazioni ecologiche attrezzate, ecc.) scelti in relazione alle caratteristiche geografiche, urbanistiche ed economiche del bacino di utenza.
Le province in cui i sistemi di raccolta integrata sono stati già sufficientemente implementati hanno ormai da qualche anno conseguito valori di raccolta differenziata di tutto rilievo intorno e/o superiori al 45%. Continuano tuttavia a persistere in molti Comuni livelli di raccolta differenziata inferiori ai limiti indicati dalla normativa vigente.
Per quanto attiene le percentuali di raccolta differenziata, gli obiettivi che il decreto legislativo 152/06, all’articolo 205, comma 1, stabilisce per i Comuni sono:
· almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
· almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
· almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
Inoltre lo stesso articolo, al comma 3, dispone che “Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell’Autorità d’ambito, istituito dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l’onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.”.
Il rispetto dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata entro il 2012 richiede quindi da subito uno
sforzo particolare per sostenere l’attivazione di servizi in grado di contenere la crescita dei rifiuti e
incrementare la raccolta differenziata.
Descrizione dell’articolato della proposta di legge
L’articolo 1> definisce gli obiettivi della legge: sostenere le azioni dei Comuni volte alla riduzione quantitativa della produzione dei rifiuti solidi urbani, favorire la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, premiare i Comuni che investono nei servizi di raccolta differenziata di tipo domiciliare porta a porta, penalizzare gli enti che non raggiungono le percentuali di raccolta differenziata previste dalle leggi vigenti.<p>
L’articolo 2 interviene modificando l’art. 11 della legge regionale n. 31 del 1996 e destinando il gettito derivante dalle addizionali d’imposta a sostenere la promozione di sistemi di raccolta differenziata di tipo domiciliare porta a porta. Va ricordato come il gettito regionale della ecotassa per il 2006 è stato pari a 21,9 milioni di Euro. Si tratta di un gettito che dovrebbe essere regressivo, nel senso che gli obiettivi di pianificazione del settore dovrebbero portare ad un ricorso via via sempre inferiore allo smaltimento in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero energetico, mentre il rispetto degli obiettivi del DLG 152/06 dovrebbero portare al raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 2012 con una riduzione stimabile del gettito pari a circa il 50%.
Per questo si ritiene utile rafforzare la funzione dell’ecotassa, destinandola in quota maggiore al sostegno delle politiche degli enti locali per la riduzione dei rifiuti e la crescita delle raccolte differenziate. La proposta di destinare a finalità ambientali il 50% del gettito, rispetto al 20% attuale, significa indirizzare a questo scopo circa 10 milioni di euro, di cui il 50% finalizzato alla costituzione di un fondo a sostegno delle iniziative di raccolta differenziata domiciliare degli Enti Locali di circa 5 milioni di euro.
La proposta mantiene la possibilità che i finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 siano utilizzati anche in aggiunta ad altri mezzi finanziari previsti nel bilancio regionale e destinati agli interventi indicati nei medesimi commi.
L’articolo 3 interviene modificando l’art. 13 della legge regionale n. 31 del 1996 introducendo delle riduzioni e degli aggravi percentuali dell’imposta rispettivamente per i Comuni che raggiungono determinati obiettivi di raccolta differenziata e per le Province che, al contrario, non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata imposti dalla normativa vigente.