Testo

Art.1

Finalità

La presente legge ha l’obiettivo di favorire la riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e la loro raccolta differenziata domiciliare del tipo “porta a porta”. Si intende realizzare ciò incentivando i Comuni virtuosi attraverso la creazione di un fondo regionale che finanzi progetti in questi due ambiti, e applicando penali alle Province inadempienti nel raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle leggi vigenti.

Art. 2

Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1996

1. L’articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente:

Art. 11

Interventi in materia ambientale

1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo regionale, al netto della quota di cui al comma 1 dell’art. 10 assegnata alle Province, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell’ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle risorse e l’impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi, nonché al sostegno dei progetti di potenziamento della raccolta differenziata.

2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell’art. 3 della legge statale, una quota non inferiore al 50% delle entrate di cui al comma 1, è finalizzata all’effettuazione dei seguenti interventi:

a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione dei rifiuti, il recupero di materie prime, la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le finalità di cui alla L.R. 12 luglio1994, n. 27;

b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate;

c) finanziamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente di cui alla L.R. 19 aprile

1995, n. 44;

d) istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive

modifiche ed integrazioni.

3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzati anche in aggiunta ad altri mezzi finanziari

previsti nel bilancio regionale e destinati agli interventi indicati nei medesimi commi.

4. Per la riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e la promozione della raccolta differenziata domiciliare di tipo porta a porta la Regione istituisce un apposito fondo finalizzato ad incentivare i nuovi progetti presentati dai Comuni. A tale fondo è riservata una quota percentuale non inferiore al 50%>del finanziamento di cui al comma 2.<p>

La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, definisce le linee guida per l’assegnazione del fondo, nonché i criteri, le modalità, i termini e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l’erogazione e la liquidazione dei contributi stessi.

A puro titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, si citano alcuni degli interventi finanziabili, volti alla riduzione della produzione dei rifiuti, che dovranno essere meglio articolati e specificati nelle citate linee guida:

  • allestimento di distributori alla spina;
  • sistemazione o installazione di fontane per l’acqua pubblica;
  • diffusione dell’utilizzo di pannolini lavabili;
  • dotazione alle scuole di attrezzature per il lavaggio delle stoviglie;
  • promozione di feste e sagre ecosostenibili.

I progetti sono finanziati nei limiti dello stanziamento del fondo disposto dal bilancio regionale e

secondo una graduatoria stilata in coerenza con le linee guida.

Art. 3

Modifiche all’art. 13 della legge regionale n. 31 del 1996

Sono aggiunti i seguenti commi 6 quater e 6 quinquies:

“6 quater. Sono soggetti al pagamento dell’imposta in misura ridotta rispetto all’ammontare fissato dal comma 5, lettera a), i rifiuti urbani per le percentuali indicate: a) pagamento nella misura del quaranta per cento dell’imposta nel caso che il Comune produttore abbia raggiunto l’obiettivo del sessanta per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; b) pagamento nella misura del settanta per cento dell’imposta, per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani, qualora nell’anno precedente a quello di pagamento dell’imposta il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell’obiettivo del quarantacinque per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.”

“6 quinquies. Sono soggetti al pagamento dell’imposta in misura maggiore rispetto all’ammontare fissato dal comma 5, lettera a), i rifiuti urbani per le percentuali appresso indicate:

a) aumento del venti per cento dell’imposta nel caso che nell’anno precedente la Provincia produttrice non abbia raggiunto l’obiettivo del quarantacinque per cento della raccolta differenziata;

b) dal 2013 aumento del venti per cento dell’imposta nel caso che nell’anno precedente la Provincia produttrice non abbia raggiunto l’obiettivo del sessantacinque per cento della raccolta differenziata.

La Provincia ripartisce l’onere tra quei Comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali di cui ai punti a) e b) sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni. Il gettito derivante dalle addizionali d’imposta di cui al presente comma, è interamente destinato a sostenere la promozione di sistemi di raccolta differenziata di tipo domiciliare porta a porta, integrando le risorse del fondo istituito dalla Regione ai sensi dell’art. 11, comma 4.”

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ultima modifica 2023-05-21T19:52:05+01:00

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