Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, dopo le parole “dell’assegno vitalizio”, aggiungere le parole “di cui all’articolo 14”.
Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:
“ 3. La misura dell’assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella
<p/> Anni di contribuzione
Percentuali sulla indennità mensile lorda Fino a 5 anni 10% Da 6 a 10 anni 15% Da 11 a 15 anni 20% 16 anni e oltre 25%