Testo

Capo I

OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell’ordinamento dell’Unione Europea nonché dello Statuto regionale e delle direttive europee in materia di delocalizzazioni, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e ogni uomo, contribuisce alla promozione dell’occupazione e alla sua qualità, collabora inoltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio emiliano-romagnolo e alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale.

 Art. 2

Obiettivi

1. La Regione riconosce il ruolo rilevante delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio e favorisce l’insediamento delle stesse promuovendo la capacità di innovazione, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l’aumento e la qualità dei posti di lavoro e la loro stabilità, l’incremento del reddito e le condizioni di sicurezza:

a) promuove con le imprese, forme contrattuali vincolanti finalizzate all’erogazione di contributi economici a titolo d’incentivo o finanziamento;

b) definisce criteri prioritari di progressività per il riconoscimento di erogazioni economiche alle imprese, considerando come principi fondamentali i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, il rispetto e la tutela dell’ambiente, la valorizzazione dell’occupazione femminile nonché di persone in condizione di svantaggio sociale.

2. La Regione Emilia-Romagna, di concerto con Province e Comuni, favorisce e promuove forme di costituzione societarie di tutela sociale assicurando forme di contribuzioni alle lavoratrici ed ai lavoratori al fine di favorire percorsi d’imprenditorialità collettiva in capo ai lavoratori dipendenti.

3. La presente norma si applica a tutte le imprese italiane ed estere che, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, beneficiano di contributi, regionali e/o nazionali la cui erogazione è delegata alla Regione a qualunque titolo e forma, alle imprese sul proprio territorio sotto forma di incentivo o di finanziamento.

Capo II

NORME IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONI E RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

 Art. 3

Revoca dei contributi regionali

1. La Giunta regionale per le finalità di cui all’articolo 1, procede alla revoca dei contributi la cui erogazione è delegata alla regione a qualunque titolo e forma e richiede la restituzione degli stessi erogati negli ultimi 10 anni, con applicazione degli interessi legali, concessi a qualsiasi titolo alle imprese, nei seguenti casi:

a) delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d’azienda o di attività produttive appaltate ad aziende terze con conseguente riduzione del personale dell’impresa, entro venticinque anni dall’erogazione del contributo;

b) mancato mantenimento delle unità produttive per almeno venticinque anni dall’erogazione del contributo;

c) mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 4

Contratti di insediamento

1. Gli incentivi alle imprese che si accingono ad insediarsi sul territorio emiliano-romagnolo, sono accompagnati da obblighi contrattuali d’insediamento.

2. I contratti tra imprese e Regione Emilia-Romagna sono condizione imprescindibile per l’erogazione dei contributi pubblici e contengono:

a) il piano industriale e di sviluppo dell’impresa;

b) l’impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno anni 25 dall’insediamento;

c) l’assunzione della responsabilità sociale dell’impresa, intesa quale l’integrazione delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime;

d) l’assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o l’impegno alla stabilizzazione entro 3 mesi dall’avvio dell’attività;

e) il metodo di verifica, di concerto con le amministrazioni locali, atto all’individuazione di iniziative di cui alla lettera c) finalizzate alla realizzazione di strutture di utilità sociale.

3. Gli incentivi sono revocati nel caso in cui l’impresa realizzi interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi previsti dai contratti di insediamento sono sospesi altresì nel caso di violazioni accertate; sono revocati in caso di mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

4. In deroga ai criteri definiti alla lettera b), la revoca degli incentivi non avrà luogo nel caso di gravi e comprovati motivi che saranno valutati dalla Regione e che prevedano lo spostamento della/e unità produttiva/e nell’ambito della provincia di appartenenza, fermo restando l’aumento o il mantenimento dei livelli occupazionali.

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ultima modifica 2010-09-28T15:44:17+01:00

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