Testo

Art. 6

Verifica in itinere

1. Le imprese che sottoscrivono contratti d’insediamento con la Regione Emilia-Romagna, sono tenute a documentare annualmente lo stato di attuazione dei piani di sviluppo.

2. L’eventuale inosservanza delle disposizioni definite dai contratti di insediamento per qualunque motivo, dovrà essere comunicata entro 15 giorni alla direzione regionale competente, la quale valuterà la persistenza delle condizioni per il mantenimento del contributo erogato o la sospensione di erogazioni in corso.

3. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione tramite propri funzionari ed agenti della Guardia di Finanza, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

 Capo III

IMPRENDITORIALITÀ COLLETTIVA IN CAPO AI LAVORATORI DIPENDENTI

 Art. 7

Modalità d’intervento

1. La Regione Emilia-Romagna, nei termini di cui al comma 2 dell’articolo 2, nell’ottica del sostegno dello sviluppo economico delle attività produttive e della programmazione delle politiche del lavoro, attiva la creazione di tavoli di crisi con la partecipazione degli Assessorati e delle Direzioni regionali competenti, delle Province, dei Comuni, delle imprese e delle organizzazioni sindacali. al fine di verificare la fattibilità specifica di forme di imprenditorialità collettiva in capo ai lavoratori dipendenti atte alla salvaguardia degli insediamenti produttivi e dell’occupazione.

2. Nel rispetto del trattato di Lisbona in merito alle politiche di prevenzione del rischio di disoccupazione di lunga durata, la Regione Emilia-Romagna stimola, incentiva e sostiene la creazione di forme societarie di tutela sociale a partecipazione pubblica con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei lavoratori interessati, delle Province e dei Comuni.

3. I contributi economici erogati dalla Regione, saranno parametrati sul valore della spesa che la Regione Emilia-Romagna avrebbe sostenuto nell’ambito di normali programmi di contrasto alle crisi aziendali.

 Art. 8

Base economica

1. A copertura e sostegno degli interventi di cui all’articolo 7, sono utilizzati i contributi e incentivi economici eventualmente ottenuti dalle imprese e restituiti con le modalità definite dalla presente legge.

Capo IV

TUTELA DELLE AREE PRODUTTIVE

Art. 9

Vincoli alla destinazione d’uso delle aree produttive

1. Le aree destinate ad attività produttive, comprese quelle industriali, non possono avere una destinazione d’uso di durata inferiore a quindici anni, a decorrere dall’approvazione della legge.

2. I Comuni apportano le modifiche relative alla durata del vincolo della destinazione d’uso di cui al comma 1 nei rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione del territorio.

3. In caso di cessione di impresa, di cessazione, anche parziale, di attività produttiva, di fallimento, di delocalizzazione e trasferimento dell’impresa, di cessione di ramo d’azienda o di qualsiasi altro evento che comporta la riduzione dei livelli occupazionali di un determinato territorio, la durata del vincolo di cui al comma 2 è estesa a venti anni dal momento in cui si manifesta l’evento stesso.

4. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle aree di cui al comma 2 sono espressamente richiamati i vincoli di cui al primo e al secondo periodo, pena la nullità dell’atto.

5. Sono consentiti cambi di destinazione d’uso soltanto se l’impresa che decide il trasferimento apre una nuova unità produttiva nel medesimo comune o nel raggio di venti chilometri rispetto all’ubicazione dell’unità produttiva già in essere e se tale nuova apertura consente l’impiego di tutti i dipendenti dell’unità produttiva trasferita.

 Art. 10

Acquisizione di aree dismesse per il perseguimento di finalità occupazionali e industriali

1. In caso di delocalizzazione produttiva, le aree di cui all’articolo 9, con i relativi impianti produttivi e gli immobili a essi asserviti o complementari, possono essere espropriate, ai sensi della legislazione vigente in materia di esproprio per pubblica utilità, da parte di società pubbliche regionali appositamente costituite per consentire interventi di reindustralizzazione finalizzati al perseguimento di finalità occupazionali e industriali.

Capo IV

NORME FINALI

 Art. 11

Modalità di restituzione dei contributi

1. La restituzione dei contributi e/o incentivi economici ai sensi della presente legge, avverrà con le modalità riportate di seguito:

a) con interventi diretti di sostegno all’avvio di forme di imprenditorialità collettiva in capo ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 7;

b) con soluzioni di sostegno alla disoccupazione;

c) con sostegni economici e formativi per la riallocazione in altre attività sul territorio atte al riassorbimento di tutte le maestranze;

d) con la restituzione monetaria entro un anno, con applicazione degli interessi legali, delle erogazioni ricevute.

Art. 12

Osservatorio per il controllo sulle delocalizzazioni

1. E` istituito presso la Regione Emilia-Romagna l’Osservatorio per il controllo delle delocalizzazioni industriali, di seguito denominato « Osservatorio », con il compito di acquisire e di monitorare i dati e le informazioni relativi al fenomeno delle delocalizzazioni industriali, nonché di avanzare proposte che neutralizzino le incidenze negative di tale fenomeno.

2. Con Regolamento di Giunta sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio.

Art. 13

Verifica di applicazione delle legge

1. La Giunta regionale relaziona annualmente all’Assemblea Legislativa in merito allo stato di attuazione della presente legge.

 Art. 14

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie e con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante “ Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4”.

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ultima modifica 2010-09-28T15:44:17+01:00

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