Testo

Lo scopo della creazione della figura dell’operatore termale, risponde fondamentalmente alla ragione di conformare una particolare figura di operatore, che esercita all’interno degli stabilimenti termali, al dettato normativo della Legge 24 ottobre 2000, n. 323 “Riordino del settore termale”.

In questo testo legislativo nazionale viene individuato un nuovo concetto di cura termale: accanto all’accezione tradizionale sanitaria, che vede le cure termali come elemento precauzionale di prevenzione di alcune patologie o la profilassi di cura per il ripristino di condizioni fisiche conseguenti ad infortuni o malattie, si apre il nuovo orizzonte concernente il benessere che, gravitando comunque nell’ambito sanitario, non è mutuabile e non abbisogna di criteri di fruizione particolari. Questa novità per il settore termale è stata individuata appunto nella legge 323 e precisamente all’articolo 3, comma 2, laddove si specifica che in ambiente termale possono essere praticate tutte quelle operazioni inerenti il benessere, ricalcando, non a caso, l’art. 1 comma 1 della Legge 1/1990 che definisce l’attività della figura professionale dell’estetista diplomato.

Il legislatore nazionale, con questo suo intervento, si è dunque dimostrato consapevole che il sistema termale sanitario in convenzione, troppo deve dipendere da problemi di bilancio statale che hanno imposto e imporranno sempre più ristrettezze e ha inteso dare sbocco e plasticità al sistema implementando le attività legate al benessere, già di gran tendenza da anni, di modo che lo stesso possa sostentarsi con una serie di prestazioni a pagamento diretto da parte della clientela privata che va a costituire un secondo e sempre più solido appoggio economico per le realtà termali.

All’interno degli stabilimenti termali andranno dunque esercitate altri tipi di attività oltre quelle classiche inerenti l’erogazione delle cure, che sono: le masso fisioterapiche, quelle estetiche e quelle di benessere termale. A ciascuna di queste attività dovranno corrispondere altrettanti profili professionali: bagnini tradizionali che accompagnano e assistono il cliente stendendo anche i fanghi e svolgendo attività complementari, fisioterapisti diplomati, estetisti diplomati, operatori del benessere termale che svolgono l’attività dell’estetista ma con l’uso dell’addizione di prodotti termali o loro derivati.

In Emilia-Romagna, contrariamente a quanto è avvenuto in altre regioni, prima fra tutte il Veneto, manca l’individuazione di quest’ultima figura di operatore del benessere in ambiente termale e la relativa disciplina. A dire il vero nell’ordinamento giuridico della nostra regione una figura professionale di operatore termale esiste ed è stata individuata con delibera G. R. n. 1476 del 19.09.2005, ma essa non possiede tutte le prerogative che dovrebbe avere chi è tenuto a ricoprire un ruolo significativo e soprattutto completo e moderno nell’esercizio delle attività termali. In particolare, infatti, la figura individuata dalla regione non può svolgere quelle specifiche attività di benessere per il cliente, di cui alla legge 1/1990, quali sono le tecniche applicative di massaggio che servono ad aumentare gli effetti dei prodotti termali applicati.

Questo progetto di legge vuole dunque colmare una lacuna, creando una figura più completa di quella già esistente di operatore non solo semplicemente termale ma in grado di utilizzare le tecniche del benessere termale e mira pertanto a regolamentare sia le attività che esso svolge sia i requisiti e le procedure occorrenti per acquisire i titoli necessari ad esercitare le particolari attività ad esso inerenti. ><p>

Si stabilisce dunque in particolare che l’operatore possa svolgere, solo ed esclusivamente in ambiente termale e quindi negli stabilimenti definiti come termali dalla legge 323/2000, le attività dell’estetista diplomato dopo aver effettuato i periodi di apprendistato e di tirocinio previsti dalla L. 1/1990 ma garantendo comunque e facendo salve le professionalità e le esperienze pregresse di chi in questo ambito lavora prima dell’intervento legislativo regionale. Le competenze dell’operatore termale del benessere saranno così implementate dai valori sanitari termali tali da configurare, data la ratio della L. 323/2000, una professionalità che travalichi il semplice esercizio dell’attività di estetista tradizionale.

In questo modo si mette in atto quel concetto di benessere termale voluto dal legislatore nazionale strettamente connaturato all’ambiente termale, l’unico in cui potrà lavorare l’operatore che rimane dunque in ambito curativo non potendo esercitare nei generici centri estetici qualificando e professionalizzando offerta e prodotto che miglioreranno grazie al riconoscimento del valore aggiunto termale.

L’iter di questa proposta legislativa comporterà comunque il passaggio in Conferenza stato regioni, vista la competenza concorrente in materia sanitaria.

Il Progetto di legge è composto da 11 articoli. I primi due prevedono l’istituzione e le competenze della figura professionale dell’operatore del benessere termale. L’art. 3 parla della formazione degli operatori stabilendo in particolare che dovrà essere a cura della Regione la quale provvederà a organizzare i corsi e le relative attività didattico-formative. L’art 4 chiarisce che il contesto operativo della legge è esclusivamente nell’ambito delle strutture e i servizi termali definiti dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323. Con l’art. 5 si propone un doppio requisito per l’accesso ai corsi: diploma della scuola dell’obbligo e compimento del diciassettesimo anno di età. L’art. 6 individua le materie di insegnamento. L’art. 7 disciplina il tirocinio obbligatorio per tutti i corsi. L’esame finale ed il rilascio dell’attestato sono invece disciplinati dall’art. 8 che per altro stabilisce l’obbligatorietà della frequenza ai corsi. Infine, gli artt. 9 e 10 salvaguardano i titoli ed i servizi pregressi attraverso il credito formativo e il riconoscimento delle esperienze e professionalità pregresse, per coloro che potranno dimostrare di aver svolto mansioni eguali, analoghe o assimilabili per almeno tre anni.

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ultima modifica 2023-05-21T20:52:01+02:00

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