Testo

CAPO I

Principi generali

 Art. 1

Ambito di applicazione

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della Costituzione e dei principi dell’ordinamento dell’Unione Europea, finalizza la propria normativa e la propria attività amministrativa nelle materie della formazione professionale all’incremento continuo e sistematico delle competenze dei cittadini come elemento decisivo per lo sviluppo economico e sociale del territorio, sostenendo con azioni flessibili percorsi formativi rispondenti alle effettive necessità del territorio nonchè in grado di supportare l’innovazione soprattutto tecnologica del tessuto imprenditoriale, agevolando l’integrazione attiva tra i diversi soggetti operanti in questo campo ed in particolare tra imprese, centri di formazione, scuole superiori ed Università.

2. Le norme generali e i principi fondamentali sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di formazione professionale, definiti a livello nazionale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, costituiscono la base sulla quale la Regione organizza e sviluppa le proprie politiche in tali materie, in modo che siano garantite le pari opportunità e nell’esercizio dei diritti dei cittadini.

3. La presente legge detta la disciplina dell’esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative relative alla formazione professionale, fatte salve le funzioni già disciplinate dalla legislazione nazionale vigente.

4. La presente legge individua altresì i principi generali cui si ispira la legislazione regionale nelle materie che ne costituiscono oggetto.

Art. 2

Principi Generali

1. La Regione, garantisce condizioni di pari opportunità relativamente all’accesso alle azioni di formazione e favorisce l’incremento delle competenze possedute dai cittadini in stretto legame con le esigenze del mercato del lavoro, ponendo il capitale umano al centro delle politiche di sviluppo; in tal senso, la Regione persegue l’obiettivo di attivare azioni positive atte a favorire il miglior inserimento dei cittadini nel mondo del lavoro e la loro permanenza nello stesso.

2. Gli interventi della Regione, in applicazione di quanto previsto al comma 1, sono mirati ad innalzare il livello di competenze possedute dai cittadini, a prescindere dalla formalizzazione o meno di titoli di studio specifici e valorizzando le competenze comunque acquisite.

3. L’offerta formativa è volta anche alla conservazione dei “saperi tradizionali” che pur rappresentando nicchie molto contenute, sono parte importante del patrimonio culturale del territorio

4. L’offerta formativa è volta a favorire altresì le pari opportunità nell’inserimento lavorativo e negli sviluppi di carriera, attraverso l’adeguamento delle competenze professionali dei lavoratori e l’attivazione di percorsi idonei che consentano l’integrazione delle persone disabili e in condizione di svantaggio individuale e sociale, definito ai sensi della normativa vigente.

5. L’accesso al sistema formativo regionale è garantito a tutti i cittadini italiani e comunitari, nonchè agli stranieri extracomunitari regolarmente immigrati; a tal fine, la Regione promuove, nell’ambito delle attività formative, attività specifiche che favoriscano l’integrazione nel tessuto sociale ed economico degli stranieri.

CAPO II

Il sistema formativo

 Sezione I

Elementi fondamentali del sistema della formazione professionale

Art. 3

Natura e caratteristiche del sistema della formazione professionale

1. Il sistema della formazione professionale nel territorio regionale è organizzato in Centri di Formazione, appositamente accreditati, dalle Scuole Regionali di specializzazione, dai Poli specialistici e dalle imprese private che operano per elevare il livello di competenze possedute dai cittadini.

2. La Regione riconosce l’autonomia e la pari dignità dell’istruzione e della formazione professionale che, nella loro diversità sono componenti essenziali del sistema formativo.

3. Il sistema della formazione professionale si fonda, in particolare, sulla specializzazione dei centri di formazione accreditati e sulla loro interazione finalizzata a realizzare la migliore qualità dell’offerta formativa e il legame non episodico con il mondo del lavoro e dell’impresa. Il sistema opera al fine di favorire il riconoscimento delle competenze acquisite e la possibilità di utilizzo delle competenze stesse all’interno del mondo del lavoro.

4. L’integrazione delle politiche formative si basa sulla collaborazione fra le istituzioni pubbliche e si realizza mediante l’interazione tra i soggetti operanti nel sistema e l’impiego coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali diverse. Nell’ambito dei processi di integrazione, la Regione e gli enti locali perseguono la riduzione degli adempimenti burocratici e la semplificazione delle procedure.

 

Art. 4

Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche professionali a livello nazionale ed europeo

1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, concorre alla definizione di standard minimi delle competenze validi su tutto il territorio nazionali per la strutturazione dei corsi di formazione professionale, anche integrata, e persegue, con il riconoscimento nazionale dei titoli,delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze, il superamento del valore legale dei titoli di studio come elemento importante per flessibilizzare il mercato del lavoro.

2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli indicatori a tal fine stabiliti dall’Unione Europea.

 

Art. 5

Riconoscimenti e certificazioni

1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l’individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonchè per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi.

2. Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i soggetti formativi del sistema. Gli organismi di formazione professionale accreditati trasmettono al sistema informativo regionale le certificazioni rilasciate al fine della costituzione del relativo repertorio.

 

Sezione II

Sostegno e sviluppo dell’innovazione

Art. 6

Qualificazione delle risorse umane

1. La Regione sostiene l’attività di qualificazione del personale della formazione professionale; a tale scopo è fatto obbligo ai centri di formazione accreditati di predisporre un piano triennale di formazione del proprio personale entro il 31 dicembre di ciascun anno, aggiornato anno per anno.

La Regione, sosterrà tali attività con l’erogazione di una quota pari all’un per cento del bilancio di ciascun centro di formazione accreditato da prelevare da un fondo appositamente costituito e che trova copertura nei capitoli di bilancio ordinario della Regione stessa.

 

Art. 7

Metodologie didattiche nel sistema formativo

1. Nel rispetto dell’autonomia didattica dei soggetti del sistema formativo, le attività formative, in particolare quelle in integrazione fra l’istruzione e la formazione professionale, sono realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico, pratico, in simulazione, in tirocinio, in alternanza in ambiente lavorativo e il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.

2. Nell’ambito della legislazione in materia e della contrattazione nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell’iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante.

3. L’alternanza scuola - lavoro è una modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell’ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all’accoglienza ed alla formazione.

 

Art. 8

Orientamento

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione dei principi di cui all’articolo 2, sostengono interventi e servizi di orientamento, al fine di supportare le persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.

2. La funzione di orientamento si esplica:

a) nel supporto alla scelta, che consiste in attività finalizzate a favorire la comprensione e l’espressione di interessi, attitudini ed inclinazioni degli interessati, nel contesto dei percorsi di istruzione e di formazione, in relazione con le dinamiche economiche del territorio;

b) nel supporto alle opportunità professionali, che consiste in attività finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro.

3. La Regione e le Provincie, sostengono gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l’utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti.

 

Art. 9

L’istruzione e la formazione professionale per le persone in stato di disagio

e in situazione di handicap

1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, valorizzano le iniziative degli organismi di formazione professionale accreditati e degli enti del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali sostengono con propri finanziamenti:

a) progetti formativi e di orientamento di minori e adulti sottoposti a misure restrittive;

b) progetti di inserimento e di reinserimento in formazione di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o collegato con dipendenze; di orientamento per adulti inseriti in comunità per tossicodipendenti ed i minori ed adulti in situazione di handicap.

Sezione III

Finanziamento delle attività e sistema informativo

Art. 10

Finanziamento dei soggetti e delle attività

1. La Regione e le Province provvedono alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l’istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di mutuo riconoscimento. La Regione e le Province selezionano i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica, ad eccezione di quelli che gestiscono Scuole Regionali e Poli specialistici, per i quali saranno realizzate convenzioni triennali rinnovabili, conseguenti ad appalti pubblici di servizio. I requisiti dei soggetti destinatari di finanziamenti regionali sono stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal Consiglio regionale.

2. La Regione sostiene sia l’offerta organizzata di servizi sia la domanda individuale delle persone, mediante modalità stabilite dalla Giunta regionale, utilizzando di norma:

a) avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti;

b) avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori;

c) appalti pubblici di servizio.

 

Art. 11

Assegni formativi

1. La Regione e le Province favoriscono l’accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico. A tal fine, la Regione predispone appositi elenchi contenenti le offerte formative dei Centri accreditati, delle Scuole Regionali e dei Poli Specialistici, da essi proposte ed utilizzabili con questa modalità.

2. La Regione promuove la formazione come scelta strategica delle sue politiche economiche e sociali ed in tal senso si adopera per consentire la detrazione fiscale dei costi di formazione professionale individualmente sostenuti, nell’ambito della più generale riforma della fiscalità.

Art. 12

Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati

1. Tutte le attività finanziate sono oggetto, da parte della Regione e degli enti locali, secondo le rispettive competenze di programmazione, di valutazione preventiva, controllo, monitoraggio e valutazione successiva, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.

Art. 13

Sistema informativo

1. La Giunta regionale istituisce, nell’ambito del sistema informativo regionale, settori specifici ed interconnessi dedicati all’istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Tali settori sono finalizzati, ciascuno nel proprio ambito, alla realizzazione delle azioni di:

a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;

b) supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell’offerta formativa;

c) gestione, monitoraggio e controllo delle attività;

d) raccolta e conservazione delle certificazioni.

 

CAPO III

L’istruzione e la formazione professionale

Sezione I

Arricchimento dell’offerta formativa

 Art. 14

Arricchimento dell’offerta formativa

1. Al fine di arricchire e potenziare l’offerta formativa, la Regione e gli enti locali sostengono, attraverso la concessione di finanziamenti, in particolare:

a) la progettualità innovativa e di eccellenza per il successo formativo di tutti gli allievi;

b) le iniziative finalizzate all’orientamento, svolte anche dalle istituzioni scolastiche autonome, in rapporto e in accordo con organismi di formazione professionale accreditati;

c) l’estensione della cultura europea, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici, alla formazione dei docenti;

d) la diffusione delle tecnologie, ed in particolare di quelle informatiche, per il miglioramento della didattica.

 

Sezione II

Integrazione fra l’istruzione e la formazione professionale

Art. 15

Disposizioni generali

1. Il sostegno dello sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale nell’ambito del sistema formativo, è promosso dalla Regione e dagli enti locali attraverso l’integrazione tra l’istruzione e la formazione professionale con interventi che ne valorizzano gli specifici apporti.

2. Tale integrazione rappresenta la base per il reciproco riconoscimento dei crediti e per reali possibilitàdi passaggio da un sistema all’altro al fine di favorire il completamento e l’arricchimento dei percorsi formativi per tutti.

3. L’integrazione si realizza prioritariamente nell’istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, anche post laurea, nell’educazione degli adulti.

4. I corsi di istruzione e formazione tecnica superiore si caratterizzano per l’integrazione fra università, scuole medie superiori, organismi di formazione professionale accreditati ed imprese, tra loro associati principalmente in forma consortile, per la progettazione dell’offerta formativa sulla base di figure professionali i cui standard minimi sono definiti a livello nazionale e per l’ampio ricorso a periodi formativi in impresa.

5. La Regione, d’intesa con le università, promuove l’integrazione fra la formazione universitaria e la formazione professionale, attraverso il sostegno alla realizzazione di percorsi a forte caratterizzazione professionalizzante, con priorità ai corsi post laurea.

Art. 16

Obbligo di istruzione anche in integrazione con la formazione professionale

1. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, normato dalla Legge n.133 del 6/8/2008 art.64 Comma 4bis (di conversione del Decreto Legge n. 112/2008) che ha parzialmente modificato le precedenti disposizioni della Legge 296/2006, art.1 comma 622, la Regione e le Province, anche sulla base di intese con l’amministrazione scolastica, sostengono le istituzioni scolastiche autonome che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.15 marzo 1997, n. 59), partecipano ad accordi stipulati con gli organismi di formazione professionale accreditati per la definizione di curricoli integrati e articolati in struttura modulare fra l’istruzione e la formazione professionale, ai fini dell’acquisizione da parte degli allievi, prioritariamente delle competenze tecnico-professionali.

2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di un progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato da modalità didattiche innovative, che comprendono l’accoglienza, l’orientamento, lo svolgimento di tirocini e stage anche all’estero, lo svolgimento di moduli formativi curriculari in contesti lavorativi, l’utilizzo di laboratori specializzati, il ricorso a tecnologie avanzate. Il progetto formativo prevede altresì iniziative di recupero e di reinserimento nei diversi sistemi, per l’adempimento dell’obbligo di istruzione, dei giovani che, per qualunque motivo, non portano a termine il percorso frequentato.

3. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità i tempi ed i responsabili delle attività le modalitàdi valutazione degli esiti, nonchè del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e finanziarie occorrenti.

4. Possono partecipare all’attuazione degli accordi di cui al presente articolo gli organismi di formazione professionale accreditati, selezionati con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), per lo svolgimento di progetti di durata almeno quadriennale.

5. Al fine di garantire che l’obbligo di istruzione si possa assolvere anche nei percorsi di Istruzione e Formazione professionale di cui al Capo III del Decreto Legislativo n. 266 del 17.10.2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione professionale di cui al Comma 624 dell’Art. 1 della Legge 296/06 modificata dalla Legge n. 133 del 06/08/2008, la Regione adotta gli strumenti necessari d’intesa con i soggetti coinvolti.

Sezione III

Formazione professionale

Art. 17

Finalità

1. La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone e attua sul territorio regionale un’offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale. Tale servizio è ispirato ai criteri dell’occupabilità intesa come concreta possibilità di inserimento lavorativo in esito alla formazione; dell’adattabilità intesa come capacità delle imprese e dei lavoratori di adeguarsi a nuovi processi produttivi o a nuove attività lavorative; dell’imprenditorialità intesa come capacità di attivazione e gestione autonoma di iniziative imprenditoriali.

2. La Regione e le Province, in collaborazione con le parti sociali, sostengono la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socioeconomico e dell’innovazione nel territorio.

Art. 18

Tipologie

1. Le attività di formazione professionale si articolano, principalmente, nelle seguenti tipologie:

a) formazione iniziale per adulti, volta a favorire l’acquisizione di competenze di natura professionalizzante utili per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro; detta tipologia di attività potrà avvalersi, ma non necessariamente, del Sistema Regionale delle Qualifiche (SQR);

b) formazione superiore, rivolta a coloro che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore; essa consiste in percorsi volti a fornire o ad arricchire competenze di natura professionalizzante;

c) formazione continua, rivolta alle persone occupate con qualsiasi forma contrattuale ed anche in forma autonoma, per l’adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi, nonchè per favorire l’adattabilità del lavoratore.

Art. 19

Programmazione

1. La programmazione regionale risponde alle esigenze dell’innovazione ed ai fabbisogni professionali del territorio.

2. La funzione di programmazione spetta alla Regione e alle Province ai sensi degli articoli 31 e 32.

3. La Regione orienta la propria programmazione verso la promozione di figure professionali innovative a sostegno dei processi di sviluppo, nonchè verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione.

4. La Regione promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi della vigente legislazione gestiscono interventi di formazione continua, ed in particolare con i soggetti paritetici gestori dei fondi inter professionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001).

Art. 20

Standard formativi e certificazioni

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, approva:

a) i criteri per la definizione degli standard formativi e organizzativi per le diverse tipologie della formazione professionale;

b) i profili formativi di base;

c) le qualifiche professionali;

d) i criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento, la certificazione e la registrazione delle competenze e per l’inserimento delle certificazioni nel repertorio di cui all’articolo 5;

e) i criteri e le modalità per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenze;

f) i criteri e le modalità per l’autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di cuiall’articolo 32;

Art. 21

Accreditamento

1. Gli organismi erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale.

2. L’accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce criteri e requisiti per l’accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali. Per lo svolgimento di attività inerenti l’obbligo formativo, sono previste norme specifiche di accreditamento.

4. La Giunta regionale approva ed aggiorna l’elenco degli organismi accreditati e ne garantisce l’adeguata pubblicizzazione.

5. Le imprese e gli enti pubblici e privati, nonchè le aziende pubbliche, che svolgono direttamente attività formative per i propri dipendenti e collaboratori non sono tenuti ad accreditarsi. Tali attività possono comunque beneficiare di finanziamenti pubblici, alle condizioni previste dal successivo articolo 28 o previste da Leggi nazionali.

6. L’accreditamento dei Centri di Formazione, in ragione di quanto previsto dal precedente comma 2, comporta il superamento dell’obbligo da parte degli Enti accreditati, di produrre fidejussione per tutte le attività formative erogate dalla Regione Emilia Romagna, anche se operanti su linee di finanziamento nazionali o comunitarie.

7. L’accreditamento dei Centri di Formazione, in ragione di quanto previsto al precedente Comma 2, determina l’adozione di un sistema semplificato di rendicontazione che avverrà analiticamente solo per la parte riguardante le spese dirette, mentre quelle generali che non dovranno superare il 20% del totale finanziato, saranno rendicontate attraverso il riscontro del valore delle relative poste del bilancio di riferimento.

8. La Regione opererà al fine di garantire il reciproco riconoscimento dell’accreditamento degli Enti nelle diverse Regioni italiane.

Art 22

Privatizzazioni

1. Le strutture di formazione professionale a capitale pubblico, o partecipate dagli Enti Locali, debbono essere privatizzate entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente Legge. Trascorso detto periodo le stesse decadono automaticamente dall’accreditamento.

2. Durante il periodo indicato al comma 1 non possono accedere ai benefici di cui all’Art. 24, né agli obblighi di cui all’Art.6.

3. È fatto divieto a Comuni e Provincie di partecipare, con quote di capitale, alla costituzione e/o gestione delle Scuole Regionali e dei Poli Specialistici.

4. Il personale assunto a tempo indeterminato dalle strutture in questione, dovrà essere ricollocato, prioritariamente, all’interno delle strutture operative degli Enti Locali proprietari o, qualora ciò sia impossibile, inserito nelle liste di mobilità specifiche.

5. La Giunta regionale, di concerto con gli Enti Locali interessati, potrà adottare opportuni provvedimenti che garantiscano la ricollocazione di detto personale.

Art. 23

Autorizzazione e riconoscimento delle attività

1. Gli organismi, ancorchè non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Provincia competente per territorio l’autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni.

Art. 24

Qualificazione del sistema

1. Per il rafforzamento e la qualificazione del sistema della formazione professionale, la Regione, nell’ambito della propria programmazione, sostiene interventi biennali:

a) di riorganizzazione e sviluppo degli organismi accreditati finalizzati al miglioramento didattico, gestionale e tecnologico;

b) di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle professionalità degli operatori attraverso il fondo di cui all’art.7;

2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, non potranno essere finanziati con somme superiori al 4% dell’ultimo bilancio approvato di ciascun Ente di formazione, fatta salva la facoltà della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, di aumentare detti importi in relazione alle disponibilità della propria programmazione.

Art. 25

Formazione degli apprendisti

1. La Regione e le Province, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all’arricchimento delle competenze all’interno delle imprese.

2. La Regione garantisce la qualità di tale formazione attraverso la definizione di standard qualitativi relativi ai contenuti e ai metodi didattici, che si differenziano a seconda del livello delle competenze in ingresso delle persone, con particolare attenzione alla formazione dei giovani che assolvono l’obbligo formativo nell’esercizio dell’apprendistato.

3. La Regione promuove la formazione dei tutor aziendali allo scopo di integrare e rendere complementari la formazione esterna e la formazione interna all’impresa.

Art. 26

Scuole regionali specializzate

1. La Regione istituisce scuole specializzate per specifici ambiti, strategici per l’economia o per la tutela del territorio, ovvero per l’elevata innovazione che caratterizza determinati profili professionali, al fine di garantire alti livelli di qualificazione, la ricerca e lo sviluppo di contenuti formativi, innovative metodologie didattiche, nonchè di rendere disponibili strumentazioni specializzate.

2. La Giunta regionale, attraverso un appalto pubblico di servizi, seleziona i soggetti gestori delle scuole e successivamente disciplina i propri rapporti con essi attraverso apposita convenzione di durata almeno triennale.

3. La Giunta regionale, approva il programma pluriennale di interventi formativi da realizzare attraverso scuole regionali specializzate; la mancata approvazione del programma comporta la non rinnovabilità della convenzione stessa.

4. La tipologia di attività assegnata alle scuole regionali esauriscono completamente l’offerta formativa finanziata nel territorio regionale per lo stesso ambito.

Art. 27

Poli Specialistici

1. La Regione riconosce i Poli Specialistici di formazione professionale, che opereranno esclusivamente negli ambiti della Formazione Superiore e continua; I poli dovranno avere una natura consortile ed essere costituiti su iniziativa degli attori del sistema.

2. I Poli, che operano in ambiti settoriali come definiti nel successivo comma 5, sono costituiti da uno o più Istituti Scolastici Superiori, da uno o più Centri di Formazione Professionale Accreditati, da una o più aziende produttive o di servizio, tutti operanti in ambiti coerenti con la specializzazione.

3. i Poli, eventualmente integrati dalla componente Universitaria, saranno i soggetti realizzatori dei programmi IFTS della Regione Emilia Romagna.

4. I Poli realizzeranno la loro attivitàrelativamente ai vari livelli di professionalità richiesti da ciascun specifico settore, collegando la formazione secondaria a quella superiore e continua, ampliando l’ambito dell’attuale offerta IFTS.

5. Gli ambiti settoriali, individuati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono da intendere non come settori produttivi bensì come tipologia di attività in prima istanza sono individuati in:

a) Tecnologie dell’informazione ed Automazione industriale;

b) Gestione d’impresa, personale;

c) Marketing, commerciale, vendite, amministrazione;

d) Tecnologie innovative dei materiali, della progettazione e sviluppo macchine;

e) Tecnologie dell’ambiente;

f) Tecnologie delle costruzioni e dell’abitare;

g) Tecnologie alimentari;

h) Ristorazione e alberghiero;

i) Tecnologie agricole e di commercializzazione dei prodotti.

6. La Giunta Regionale, attraverso un appalto pubblico di servizi, seleziona i soggetti gestori dei Poli e successivamente disciplina i propri rapporti con essi attraverso apposita convenzione di durata almeno triennale.

7. La Giunta regionale, approva il programma pluriennale di interventi formativi da realizzare attraverso i Poli specialistici; la mancata approvazione del programma comporta la non rinnovabilità della convenzione stessa.

Art 28

Formazione professionale in impresa

1. Per l’aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione e la riconversione dei propri addetti, le imprese possono predisporre e realizzare specifiche attività formative potendo utilizzare, a copertura dei relativi costi, le somme dovute a titolo di IRAP alla Regione Emilia Romagna.

2. Per ottenere quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le imprese debbono avvalersi, nella realizzazione delle attività formative, obbligatoriamente di centri di formazione accreditati presso la Regione Emilia Romagna, liberamente individuati dall’impresa stessa.

3. I centri accreditati, dovranno rendicontare le attività sulla base della normativa vigente per il FSE, applicate integralmente ad eccezione del numero minimo di partecipanti che è individuato in 5 unità.

4. Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo, tutte le imprese attive con sede legale ed almeno una sede operativa sita sul territorio regionale a qualunque settore di attività appartengano.

5. La Regione può integrare le risorse derivanti dal gettito IRAP con altre risorse proprie nella misura annualmente decisa dalla Giunta Regionale in sede di approvazione del proprio Bilancio preventivo.

Art. 29

Formazione nella pubblica amministrazione

1. La Regione e gli enti locali assumono la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi, sulla base della legislazione nazionale vigente.

2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi a promuovere il raccordo con gli enti locali e le loro associazioni, nonchè con gli altri soggetti della pubblica amministrazione, privilegiano:

a) interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali la riorganizzazione delle funzioni, la semplificazione amministrativa e la flessibilitàgestionale, la comunicazione ed il rapporto con i cittadini;

b) l’esercizio delle funzioni degli enti locali in maniera associata.

Art. 30

Disposizioni finali

1. Sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata attraverso organismi di formazione professionale accreditati, le funzioni di gestione già ad essi delegate ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 54 (Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale). Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e previa intesa con i Comuni interessati, si provvede al trasferimento delle risorse strumentali relative alle suddette funzioni, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni).

2. I beni immobili di proprietà della Regione, adibiti allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, sono assegnati in comodato ai Comuni interessati, previa intesa con gli stessi.

3. È fatto divieto a Regione, Province e Comuni di stipulare convenzioni con gli organismi di formazione professionale accreditati, per l’esercizio delle proprie competenze in materia, per la realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche l’utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi.

CAPO IV

Programmazione generale e territoriale

Art. 31

Programmazione generale

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:

a) le linee di programmazione e gli indirizzi, triennali, per il sistema formativo e per l’inserimento al lavoro, con individuazione degli obiettivi, delle priorità delle linee d’intervento, nonchè del quadro delle risorse finanziarie e dei criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli enti locali;

b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale dell’offerta formativa;

c) gli atti generali di programmazione relativi all’utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente legge.

d) il regolamento contenente le norme gestionali e rendicontuali.

2. La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente, gli standard regionali per la formazione professionale, di cui all’articolo 20, volti a rafforzare l’identità di tale componente del sistema ed a garantire che le prestazioni fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate su tutto il territorio regionale. Definisce altresì gli standard qualitativi delle azioni in integrazione fra l’istruzione e la formazione professionale, dei tirocini e dell’alternanza scuola - lavoro.

3. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresì la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli interventi.

4. Competono alla Giunta regionale, per gli interventi di cui alla presente legge, le funzioni amministrative relative:

a) alla sperimentazione ed all’avvio di attività innovative quanto alle metodologie o alle tipologie di utenti ed alla verifica delle condizioni di omogeneità e adeguatezza per la relativa messa a regime;

b) alla programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d’utenza, esclusivamente a livello regionale;

c) all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5;

d) alla definizione dei criteri e delle modalità per l’attuazione degli interventi di propria competenza.

5. Competono alla Regione il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le proprie funzioni, nonchè la valutazione degli esiti del sistema formativo.

Art. 32

Programmazione territoriale

1. Le Province, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonchè delle compatibilità finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell’offerta formativa ed educativa, nell’ambito delle competenze attribuite dalle leggi vigenti, ed in particolare dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla presente legge.

2. A tal fine, le Province, avvalendosi delle analisi dei fabbisogni professionali e formativi svolte a livello nazionale e locale, individuano la domanda di formazione espressa dal territorio anche attraverso la concertazione con le parti sociali e con gli altri soggetti interessati.

3. La funzione di programmazione in materia di formazione professionale, realizzata anche in integrazione con l’istruzione, è di competenza delle Province che la esercitano mediante programmi per l’offerta formativa, di norma triennali.

4. Le Province predispongono, nell’ambito delle proprie competenze, i piani per l’offerta formativa, comprensivi dei servizi di supporto per gli allievi disabili o in situazione di svantaggio, di iniziative di educazione degli adulti, di interventi di orientamento professionale.

CAPO V

Collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale

Art. 33

Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

1. La Regione promuove la collaborazione istituzionale quale mezzo per l’integrazione delle politiche per l’istruzione, la formazione professionale ed il lavoro.

2. La Regione e gli enti locali concorrono a realizzare l’integrazione nell’ambito del sistema di cui all’articolo 3 mediante accordi, di natura territoriale, settoriale o per specifici programmi, anche con soggetti autonomi, pubblici e privati.

3. La Regione assume la concertazione quale strumento importante per il governo delle materie di cui alla presente legge e la realizza con le parti sociali maggiormente rappresentative, assicurando il rispetto del principio di pariteticità.

Art. 34

Partecipazione sociale. Consulte regionali

1. La Giunta regionale attiva modalità di partecipazione con gli organismi di formazione professionale accreditati; in particolare, è costituita una consulta regionale permanente presieduta dall’Assessore alla Formazione e composta da 10 rappresentanti dei centri di formazione dei quali almeno sei indicati da Centri non di derivazione datoriale o sindacale con il compito di affrontare le problematiche gestionali, e di indirizzo del comparto formativo, nonchè di predisposizione di proposte relativamente all’adozione o alle modifiche del POR (Piano Operativo Regionale).

2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5 della presente legge, la Giunta regionale, in relazione alle tematiche inerenti l’integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, acquisisce pareri e proposte formulati dalla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone disabili).

3. È istituita la Consulta regionale per il sistema formativo, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il sistema formativo. Essa è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:

a) Assessore regionale delegato alla formazione che la presiede;

b) gli Assessori delle Amministrazioni provinciali;

c) dieci rappresentanti indicati dagli organismi di formazione professionale accreditati dei quali almeno sei indicati da Centri non di derivazione datoriale o sindacale.

4. Ai lavori della Consulta di cui al comma 3, possono essere invitati altri soggetti competenti in materia di formazione, al fine di coordinare le attività di programmazione in un’ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.

5. La Consulta, di cui al comma 3, ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi del sistema formativo e di verifica dei relativi esiti. Essa esprime altresì parere in merito ai piani per l’offerta formativa.

6. Le modalità per il funzionamento delle attività sono disciplinate dalla Consulta, attraverso l’adozione di apposito regolamento. Tale regolamento deve prevedere modalità di espressione dei pareri che garantiscano la riconoscibilità e la specificità delle varie componenti della Consulta.

7. La Regione, in relazione alle tematiche inerenti l’integrazione scolastica e formativa delle persone in situazione di handicap, favorisce modalità di raccordo e di confronto fra la Consulta di cui al precedente Comma 3 e la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, anche attivando appositi gruppi di lavoro per ambiti tematici.

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 35

Norme transitorie

1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni), della legge regionale n. 54 del 1995, dell’articolo 14 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 45 (Misure di politica regionale del lavoro) e della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), compresi quelli relativi a concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro conclusione.

2. Gli atti di programmazione e di indirizzo, approvati ai sensi delle leggi regionali n. 19 del 1979 e 27 luglio 1998, n. 25 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego), mantengono efficacia fino alla scadenza prevista.

3. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l’impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro della soppressa Commissione regionale tripartita, prevista dall’articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1998.

Art. 36

Modifiche di norme

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1998 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le politiche del lavoro. Gli indirizzi individuano gli obiettivi, le priorità e le linee d’intervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie nonchè i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalità previste per la loro approvazione».

2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 25 del 1998 è sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell’art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma triennali per le politiche del lavoro e piani annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti sociali e la partecipazione degli enti locali».

3. Nel comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 12 del 2003 le parole «la cui ricognizione è svolta da enti bilaterali» sono eliminate. Nel comma 2 dell’art. 31 della Legge Regionale 12 del 2003 le parole «di cui agli articoli 44 e 45» sono sostituite con «di cui agli articoli 31 e 32». Nel comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale 12/2003 tra le parole «programmazione e verso» si inserisce «in particolare». Nel comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 12/2003 le parole “di cui all’articolo 44” sono sostituite con “di cui all’articolo 31”. Nel comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 12/2003 le parole «di cui all’articolo 44» sono sostituite con «di cui all’articolo 31». All’articolo 35 della legge regionale 12/2003 nella lettera b) al termine della frase, aggiungere «attraverso il fondo di cui all’art. 7».

Art. 37

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 1,2,3, 4 Commi 4 e 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 29 Comma 1 lettera a; 30; 34 Comma 2; 35 lettere c) e d); 37; 39 Commi 2 e 3; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54 della legge regionale n. 12 del 2003.

Art. 38

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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ultima modifica 2010-08-10T15:20:22+02:00

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