Modificazione del comma 1 dell’articolo 2 della L.R. 42/1995
Il comma 1 dell’articolo 2 delle legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:
L’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 33 per cento dell’indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell’art. 1 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna