Testo

Art.1

Modificazione del comma 1 dell’articolo 2 della L.R. 42/1995

Il comma 1 dell’articolo 2 delle legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:

  1. L’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 33 per cento dell’indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell’art. 1 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Art. 2 

 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna

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ultima modifica 2010-06-03T14:45:02+02:00

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