Modifiche alla Legge Regionale 8 agosto 2001, n.24
Art. 1
Modifiche all’art. 15 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24
1. All’art. 15 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 è aggiunto il seguente comma:
«1.bis. In ogni caso, non può conseguire l’assegnazione di alloggi di erp chi non risiede da almeno tre anni nel Comune cui si riferisce il bando di concorso o in altro Comune della medesima Provincia».
Art. 2
Modifiche all’art. 25 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24
1. Il comma 3 dell’art. 25 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 è sostituito dal seguente:
«3. I criteri di cui alla lettera b) del 2 comma sono definiti dal Comune, sentite le organizzazioni sindacali, tenendo anche conto degli anni, o frazione di anno superiore ai sei mesi, di residenza del richiedente nel Comune cui si riferisce il bando di concorso o in altro Comune della medesima Provincia.».
2. All’art. 25 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 è aggiunto il seguente comma:
«4.bis. In ogni caso, i comuni stabiliscono annualmente il numero di alloggi da assegnare a nuclei familiari di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea tra un minimo del 10% ed un massimo del 15% degli alloggi disponibili.».
3. Il comma 5 dell’art. 25 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 è sostituito dal seguente:
«5. Nella scelta dell’alloggio da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, il Comune persegue l’obiettivo della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo avente diritto, in rapporto alla sua composizione e preferenza, garantendo in ogni caso le condizioni per una migliore integrazione tra cittadini italiani e stranieri.».
CAPO II
Disposizioni transitorie
Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad adeguare i regolamenti di cui all’art. 25 della legge regionale 8 agosto 2001, n.24.