Il passare degli anni rivela la pressante necessità di apportare modifiche alle norme regionali che regolano la bonifica, segnatamente in ordine ai contributi versati dai consorziati, fra l’altro per un indispensabile recepimento dell’interpretazione costantemente fornita dalla Suprema Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite, delle norme della Legge Quadro che resta il Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215. Il seguente progetto di legge regionale intende riportare la necessaria legalità nella contribuenza di bonifica.
L’art. 1 provvede a riscrivere il vigente articolo di legge regionale disciplinante appunto il riparto degli oneri. Il comma 1 riprende la legge quadro nazionale, individuando le spese per le quali sia possibile chiedere un contributo (riserva di legge ex art. 23 della Costituzione). Il comma 2 specifica, alla lettera, riprendendo sentenze di consolidata giurisprudenza della Cassazione, la natura del beneficio che, solo, può determinare l’iscrizione a ruolo per un bene immobile. Il comma 3, sempre in applicazione sia della legge sia della giurisprudenza, chiarisce come il convogliamento di acque meteoriche competa al gestore del servizio di fognatura e, conseguentemente, al medesimo ente faccia carico il canone per l’utilizzo di canali e strutture di bonifica. Il comma 4 fissa un limite temporale per l’adempimento di un preciso obbligo di legge, cui i Consorzi di Bonifica non possono ulteriormente sottrarsi.
L’art. 2 delega alle Province l’approvazione degli atti fondamentali della vita dei Consorzi: statuto, perimetro di contribuenza e piano di classifica. La maggiore vicinanza dei Consigli Provinciali all’attività consortile rispetto alla Giunta Regionale motiva il decentramento di competenze.
L’art. 3 viene incontro all’opposizione frapposta da Consorzi di Bonifica a consegnare a quegli Enti Locali che ne facciano richiesta, opere costruite dallo Stato.
L’art. 4 reca il necessario ordine nelle votazioni espresse nell’Assemblea dei Consorzi. Non pare infatti motivato che alle votazioni partecipino coloro che versano al Consorzio un corrispettivo per il servizio irriguo di cui godono. Trattandosi di un servizio (alla stregua della fornitura di acqua potabile,di energia elettrica, di gas, di collegamenti telefonici, ecc.) occorre che il diritto di voto competa non a chi riceve un servizio per il quale paga (come, appunto, l’utente di luce, gas, acqua, ecc.), bensì a chi versa un contributo senza corrispettivo di servizio. Si fa comunque eccezione per un rappresentante garantito a tale categoria.