1. L’art. 13 della L.R. 2 agosto 1984 n. 42 è così sostituito:
“Art.13
Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziale
I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, contribuiscono alle spese disciplinate dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 per l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica integrale e per il funzionamento del consorzio di bonifica.
Le spese di cui al comma 1 sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile sulla base del piano di riparto di contribuenza. Il beneficio deve essere accertato con riferimento ai singoli beni e non può essere desunto in via indiretta dal solo fatto che altri immobili traggano un vantaggio. Non rileva il beneficio complessivo, espresso in termini di miglioramento ambientale, che gli immobili ricevono nel loro insieme dalle opere e dagli interventi di bonifica. Il beneficio deve essere diretto e specifico, tale da produrre un incremento di valore dell’immobile nel periodo cui si riferisce il contributo. Il contributo non può essere stabilito in misura fissa ma deve essere commisurato all’entità del beneficio arrecato all’immobile. Qualora il contributo, per l’anno di riferimento, risulti inferiore al minimo previsto per l’iscrizione a ruolo, esso verrà riscosso in un anno successivo, quando la somma dei contributi delle annualità pregresse avrà raggiunto la soglia minima. Il contributo è dovuto per immobili compresi all’interno del perimetro di contribuenza.
I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all’obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento, ed allontanamento delle acque meteoriche. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi di Bonifica sulla base di convenzioni tipo approvate dalla Giunta Regionale.
I Consorzi di Bonifica provvedono, nel termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, a trascrivere i perimetri di contribuenza di cui all’art. 10 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, già delimitati ovvero che vengano delimitati secondo le norme della presente legge. Trascorso tale termine i contributi non saranno esigibili fino all’avvenuta trascrizione”.
Art. 2
Il comma 1 dell’art. 17 della L.R. 2 agosto 1984 n. 42, è così sostituito:
“1. il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Consiglio Provinciale della Provincia nel cui territorio è compreso il Consorzio. Compete altresì al Consiglio Provinciale l’approvazione del perimetro di contribuenza e del piano di classifica. Qualora il comprensorio del Consorzio di Bonifica ricada nel territorio di più Province, la competenza è dei Consigli Provinciali interessati.”
Art. 3
All’art. 3 della L.R. 2 agosto 1984 n. 42 è aggiunto il seguente comma:
“Nel caso di opere idrauliche di bonifica costruite dallo Stato a proprio carico, delle quali uno o più Comuni chiedano la consegna, i Consorzi di Bonifica provvedono a consegnare agli stessi le suddette opere.”
Art. 4
All’art. 16 della L.R. 2 agosto 1984 n. 42, è aggiunto il seguente comma:
“15 bis. Gli utenti irrigui eleggono un proprio rappresentante votandolo in un’unica sezione loro riservata, indipendentemente dal corrispettivo corrisposto per il servizio goduto. Gli utenti irrigui che corrispondano altresì il contributo di bonifica votano nella sezione per la quale versino al Consorzio di Bonifica la maggiore somma.”