Testo

CAPO V

Norme a tutela del lavoro autonomo economicamente dipendente

Art. 22

Definizione

Qualora il lavoratore autonomo, così come individuato nell’art. 3, svolga la propria attività secondo le modalità di cui all’art. 409 c.p.c. (prestazioni d’opera coordinata e continuativa), di cui all’art. 61 d. lgs. n. 276/2003 (lavoro a progetto), ovvero in regime di dipendenza economica, intendendosi per tale la situazione per cui il prestatore opera a favore di un committente dal quale deriva almeno il 75 % del suo fatturato complessivo, senza avere alle proprie dipendenze lavoratori subordinati e con organizzazione a proprio rischio, si applicano le norme del presente Capo.

Art. 23

Sostegno alla stabilizzazione del lavoro

1. Al fine di sostenere l’acquisizione di condizioni lavorative stabili nell’alveo del lavoro autonomo che si concreti in una prestazione riconducibile alle tipologie di cui all’art. 22, la Regione e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro, mediante:

a) incentivi all’inserimento, nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, di clausole di durata minima triennale, con rinunzia da parte del committente all’inserzione, nel contratto, di ipotesi a causali di recesso anticipato;

b) concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti di lavoro non subordinati al fine di favorirne l’occupabilità attraverso il rafforzamento delle competenze;

c) offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative, ivi comprese quelle maturate nell’ambito di rapporti di lavoro non subordinato, ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;

d) istituzione di una borsa delle esigenze dei committenti volta a favorire la mobilità del lavoratore autonomo da un rapporto di lavoro all’altro;

e) sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro anche in forma non subordinata.

2. Al fine di modulare gli interventi del presente articolo in relazione alla diffusione delle tipologie contrattuali ed all’andamento del mercato del lavoro, la Giunta regionale stabilisce, sulla base delle previsioni del piano annuale di cui all’articolo 4, comma 3, i criteri per l’assegnazione da parte delle Province, previo procedimento ad evidenza pubblica, degli incentivi di cui al comma 1, lettera a). Ai fini dell’erogazione di tali incentivi la Giunta regionale stabilisce altresì, secondo lo stesso procedimento, le condizioni che, in relazione alla natura dei rapporti di lavoro ed alle situazioni personali, comportano elevato rischio di precarizzazione, nonché le caratteristiche, quali quelle dimensionali, settoriali e territoriali, delle imprese, che devono, comunque, operare nel rispetto delle condizioni normative e contrattuali vigenti.

Art. 24

Accordi di interesse professionale

1. La Regione promuove e sostiene, anche con la propria mediazione, la stipula di accordi di interesse professionale su base territoriale, concertati dalle associazioni sindacali di categoria rappresentative dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti e dalle imprese committenti.

2. Gli accordi di interesse professionale hanno lo scopo di stabilire, anche in modo differenziato secondo le condizioni territoriali di riferimento, modalità, tempo e luogo dell’attività, nonché altre condizioni generali di contratto.

3. Ai rapporti di lavoro economicamente dipendente si applicano gli accordi di interesse professionale previsti dal comma 1 del presente articolo, limitatamente ai prestatori affiliati alle associazioni o sindacati firmatari ai quali abbiano espressamente conferito mandato.

Art. 25

Tutela delle condizioni di lavoro

1. La Regione, di concerto con le associazioni di categoria o sindacali che rappresentano i lavoratori autonomi economicamente dipendenti, promuove il rispetto di eque condizioni contrattuali nei rapporti tra prestatore ed impresa committente, garantendo il rispetto delle norme legali e contrattuali poste a tutela della salute e sicurezza dei prestatori di lavoro.

2. Al fine di incrementare i livelli di tutela esistenti, la Commissione di cui all’art. 6, nell’ambito delle prerogative di cui al comma 3, lett. a), definisce ambiti e modalità per interventi di competenza regionale, promuovendo la diffusione e l’applicazione di condizioni contrattuali eque per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti, con particolare riferimento a tempi di esecuzione della prestazione, corrispettivo, salute e sicurezza.

Art. 26

Tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi

e garanzie per le fasi di non lavoro

1. La Regione Emilia-Romagna, assume ogni iniziativa idonea a promuovere la fruizione della indennità prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, di cui all’ articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, introdotta in via sperimentale nel quadro degli strumenti di tutela del reddito di cui all’articolo 19 del D.L. 185/08 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), così convertito dalla legge 2/09, con le integrazioni dell’articolo 7 ter., estendendo tale misura anche ai lavoratori economicamente dipendenti di cui all’art. 19 della presente legge.

2. La Regione garantisce che i destinatari della misura di sostegno al reddito ne possano fruire oltre i limiti delle risorse assegnate e ripartite, nei limiti di spesa previsti, con il decreto interministeriale, di cui al comma 3 dell’art. 19, adottato di concerto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze a gravare sul Fondo per l’Occupazione di cui al DL. 148/1993 convertito nella Legge 236/1993.

3. La Regione istituisce per le fasi di non lavoro derivanti da mancanza di commesse, specifiche garanzie volte a promuovere l’investimento del lavoratore autonomo in termini di aggiornamento, formazione e ricerca, al fine di preservare e migliorare il capitale umano dei prestatori autonomi temporaneamente inattivi. A tale scopo la Regione prevede strumenti di protezione, sia in termini di accesso a servizi informatici, culturali, abitativi, di trasporto e di sostegno finanziario, al fine di garantire il potenziale di cooperazione sociale che i lavoratori autonomi apportano in un dato territorio della Regione.


Art. 27

Strumenti di lavoro

1. E’ istituito un Fondo per i lavoratori economicamente dipendenti, destinato a consentire uno sconto in caso di acquisto di strumenti di lavoro e di materiale informatico necessario all’espletamento dell’attività professionale, realizzato presso esercizi convenzionati con la Regione Emilia-Romagna.

2. La procedura per la fruizione dello sconto è stabilita con delibera della Giunta Regionale.

Art. 28

“Buoni” per l’autoformazione dei lavoratori parasubordinati

e autonomi economicamente dipendenti

1. E’ istituito un Fondo per la le attività di ricerca, innovazione e autoformazione dei lavoratori autonomi parasubordinati e/o economicamente dipendenti.

2. Il Fondo è volto a finanziare “buoni” individuali per la copertura, anche parziale, delle spese sostenute degli operatori che, sul territorio regionale, svolgono attività di lavoro autonomo in regime di parasubordinazione e di dipendenza economica, consentendo agli stessi di investire sulla proprie capacità professionali.

3. I percorsi di valorizzazione del capitale sociale per i quali si può chiedere l’assegnazione del “buono” sono previsti in un apposito elenco redatto ed approvato con delibera della Giunta Regionale.

 

Art. 29

Tempi di pagamento

1. La Regione, consapevole della situazione di grave disagio causata ai lavoratori autonomi parasubordinati ed economicamente dipendenti dai ritardi con cui i numerosi committenti corrisondono i compensi per l’opera prestata:

a) vigila affinché le pubbliche amministrazioni presenti nel territorio regionale (Regione, Provincie, Unioni di Comuni - Comunità Montane, e Comuni), rispettino congrui tempi di pagamento nei confronti dei propri collaboratori parasubordinati;

b) sensibilizza le pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), circa il rispetto dei tempi di pagamento a favore dei propri collaboratori parasubordinati;

c) promuove, di concerto con le associazioni imprenditoriali territoriali, il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle imprese che utilizzano prestazioni di lavoro parasubordinato e/o economicamente dipendente;

d) istituisce una competenza arbitrale per la soluzione rapida delle controversie relative ai mancati o ritardati pagamenti dei lavoratori parasubordinati e/o economicamente dipendenti, resa obbligatoria per tutte le imprese committenti che fruiscono, in qualunque forma, di agevolazioni finanziarie, normative e fiscali, concesse in forza di provvedimenti regionali.

CAPO VI

Norme sulla disciplina delle professioni e delle associazioni professionali

  Art. 30

Principi generali e funzioni ordinamentali

1. La Regione riconosce la centralità dei servizi professionali per lo sviluppo e l’ammodernamento sociale ed economico del proprio territorio e, in tale ottica:

a) promuove in ambito regionale il pieno recepimento e l’attuazione operativa dei principi comunitari di concorrenza e libera circolazione dei professionisti e delle professioni intellettuali;

b) riconosce la funzione di controllo esercitata dagli Ordini Professionali per le attività che presentano un effettivo interesse pubblico da tutelare, in quanto attinenti ad interessi costituzionalmente garantiti o comunque di grande rilievo sociale;

c) rilascia, nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali, titoli professionali che consentono l’esercizio dell’attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali;

d) conferisce personalità giuridica alle associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell’art. 2229 c.c.

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ultima modifica 2010-06-23T14:52:59+02:00

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