Testo

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

  Art. 1

 Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della Costituzione, della legislazione nazionale, della normativa comunitaria e dello Statuto Regionale; riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo e la necessità di tutelarlo in tutte le sue forme ed applicazioni, intende contribuire alla promozione del lavoro autonomo ed alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone che esercitano le libere professioni ed il lavoro autonomo nelle piccole imprese; affermando i diritti delle attività lavorative indipendenti ed il loro valore nel mercato del lavoro regionale, attuando anche in esse il principio delle pari opportunità; riconoscendole quali fondamento essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio, fornendo garanzie ai cittadini fruitori delle opere e dei servizi resi.

2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle competenze dello Stato ex art. 117 Cost., in particolare di quelle relative all’ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

3. La Regione valorizza il ruolo degli enti locali e la collaborazione tra livelli istituzionali, ed attribuisce le funzioni amministrative secondo i principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, fatte salve quelle già attribuite alle Province in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 2

Finalità

1. Le politiche regionali in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro reso in forma non subordinata, nell’ambito dei principi e degli obiettivi dell’Unione europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la competitività e la coesione sociale, nonché dei principi fondamentali della legislazione nazionale, sono volte a:

a) promuovere la piena occupazione, una migliore qualità del lavoro autonomo anche in termini di regolarità, professionalità e sicurezza del lavoro;

b) favorire l’acquisizione di condizioni lavorative e reddituali continuative e stabili anche nell’alveo del lavoro autonomo, tali da contribuire al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori;

c) rafforzare la coesione e l’integrazione sociale;

d) qualificare le competenze professionali dei lavoratori autonomi, al fine di favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;

e) superare le discriminazioni fra uomini e donne nell’accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera nel rispetto della Costituzione e delle disposizioni dell’Unione europea in materia;

f) favorire lo sviluppo occupazionale nell’ambito delle attività di lavoro indipendente e l’imprenditorialità in termini quantitativi e qualitativi, anche mediante la facilitazione delle modalità di accesso al credito nel rispetto dei principi di cui alle lettere a), b), c) e d) e di pari opportunità;

g) favorire le condizioni per l’esercizio pieno, durante tutto l’arco della vita, del diritto alla formazione;

h) estendere ai lavoratori autonomi “economicamente dipendenti”, le forme di sostegno al reddito per le ipotesi previste dalla presente legge e relative a fasi di non lavoro.

2. La valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone di cui al comma 1 costituisce strategia prioritaria per le politiche di sviluppo economico, per l’innovazione e la competitività, nonché per le politiche di coesione sociale; rappresenta altresì riferimento essenziale per la complessiva programmazione regionale.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta metodi di:

a) integrazione fra gli interventi di politica del lavoro e quelli in materia di istruzione, formazione professionale ed orientamento;

b) coordinamento fra gli interventi di politica del lavoro e le politiche regionali sociali, sanitarie e per lo sviluppo economico e territoriale;

c) collaborazione istituzionale con gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le altre istituzioni pubbliche presenti sul territorio, gli enti pubblici nazionali, lo Stato e le sue articolazioni decentrate;

d) concertazione, quale strumento per il governo delle materie di cui alla presente legge, in particolare con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale;

e) partecipazione dei soggetti interessati alle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle associazioni sindacali rappresentative del lavoro autonomo, agli ordini e collegi professionali.

4. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione individua strumenti di tutela e promozione del lavoro autonomo aggiuntivi e migliorativi dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina nazionale. La Regione persegue altresì, in collaborazione con le Province, il miglioramento dei mercati del lavoro autonomo e imprenditoriale, l’ulteriore qualificazione dei servizi pubblici per il lavoro, la semplificazione delle procedure amministrative nonché la facilitazione dell’accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di trasparenza.

Art. 3

Campo di applicazione

1. La presente legge si applica alle persone fisiche che esercitano in forma abituale, personale, diretta, in conto proprio ed al di fuori dell’ambito di direzione ed organizzazione altrui, un’attività economica o professionale a titolo oneroso.

2. A titolo esemplificativo si considerano espressamente ricompresi nell’ambito di applicazione di questa legge:

a) i piccoli imprenditori, intendendosi per tali i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;

b) gli esercenti una professione liberale indipendentemente dall’iscrizione ad un albo o elenco o ad una associazione professionale;

c) gli agenti, i rappresentanti, e coloro che esercitano abitualmente un’attività riconducibile alle tipologie contrattuali tipiche del libro IV e V del codice civile nonché quelle atipiche che hanno ad oggetto un’attività personale resa senza vincolo di subordinazione a favore di terzi;

d) gli associati in partecipazione il cui apporto consista nel lavoro proprio;

e) i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori autonomi economicamente dipendenti, così come definiti nell’art. 22 della presente legge.

3. La Giunta regionale, tenuto conto dell’evoluzione del mercato del lavoro e sentito il parere della Commissione di cui all’art. 6, può individuare ulteriori categorie di soggetti ai fini dell’applicazione della presente legge, fermi restando i requisiti tipologici di cui al comma 1.

CAPO II

FUNZIONI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE.

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE

Sezione I

Funzioni della Regione e delle Province

 Art. 4

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche del lavoro, nonché le altre funzioni attribuite espressamente dalla presente legge. A tale fine l’Assemblea Legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro autonomo, con cadenza triennale, in modo unitario o comunque integrato con gli indirizzi per il sistema formativo, prevedendo inoltre modalità di coordinamento con la programmazione regionale in materia di politiche economiche e sociali.

2. Le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro contengono:

a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;

b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;

c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali;

d) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti indicati nell’articolo 11;

e) i criteri e le priorità per la concessione degli incentivi ai soggetti che, fuori dai propri obblighi legali o contrattuali, favoriscano l’inserimento lavorativo o la stabilizzazione occupazionale.

3. Sulla base delle analisi e della rilevazione delle dinamiche del mercato del lavoro regionale di cui all’articolo 5 ed in attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Giunta regionale approva annualmente il “Piano regionale per la promozione del lavoro autonomo”, strumento attuativo degli indirizzi di programmazione di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti amministrativi relativi a:

a) sperimentazione ed avvio di attività innovative, per le metodologie previste o le tipologie di utenti, e verifica della loro efficacia e delle condizioni di omogeneità ed adeguatezza per la relativa messa a regime;

b) programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per ambito territoriale, specializzazione e bacino d’utenza, esclusivamente a livello regionale;

c) esercizio delle altre competenze attribuite dalla presente legge.

5. La Giunta regionale approva criteri e modalità attuative in ordine alla certificazione delle competenze, comunque acquisite, di cui al sistema regionale delle qualifiche, nonché per l’elaborazione dei bilanci di competenza.

6. La Regione esercita funzioni di monitoraggio sulle attività e le politiche di cui alla presente legge, raccordandole con le azioni di analisi del sistema economico e sociale regionale.

7. Spettano alla Regione il controllo e la valutazione delle attività inerenti le funzioni di cui al presente articolo, nonché la valutazione dell’efficacia e dei risultati prodotti dalle politiche attuate sul territorio regionale.

 

Art. 5

Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro autonomo

1. La Regione svolge e promuove, anche in modo integrato con le attività di monitoraggio delle Province, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro autonomo, a supporto delle politiche del lavoro, dell’autoimprenditorialità, della formazione professionale e dell’istruzione. Sono garantite l’articolazione di dette indagini su base provinciale ed in relazione al genere, nonché adeguate forme di divulgazione.

2. Le attività di cui al comma 1 sono in particolare dirette all’analisi dell’andamento del mercato del lavoro autonomo in ambito regionale, dei fenomeni di cooperazione tra lavoratori autonomi (network) e delle loro interazioni con il sistema economico, formativo e sociale, allo svolgimento di studi e ricerche, anche di carattere settoriale, sulle diverse forme contrattuali di natura non subordinata e su specifici aspetti relativi alle dinamiche del mercato del lavoro autonomo, con particolare riferimento alle analisi di genere e all’andamento dei compensi resi per attività di lavoro autonomo, anche nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, ricondotta o meno ad un progetto/programma.

3. La Regione favorisce la partecipazione delle istituzioni rappresentative del lavoro autonomo, nonché adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche socio-economiche sul mercato, l’organizzazione e le condizioni lavorative, svolte da Università, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Enti locali, enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, istituti nazionali previdenziali ed assicurativi, gli enti bilaterali ed altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

4. La Regione favorisce l’istituzione e la conservazione, presso le Camere di Commercio, di raccolte indicanti i compensi normalmente corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo nel territorio di riferimento, anche in funzione dell’individuazione dell’equo compenso per le attività rese in esecuzione di un contratto di lavoro a progetto (art. 63, d.lgs. n. 276/2003).

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ultima modifica 2010-06-23T14:52:58+02:00

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