Testo

Art. 6

Commissione regionale per il lavoro autonomo

1. E’ istituita la Commissione regionale per il lavoro autonomo, con funzioni consultive, di analisi, studio, formulazione di proposte normative attinenti al lavoro autonomo in tutte le sue forme e applicazioni.

2. La Commissione è così composta:

a) un presidente nominato ai sensi del comma 4;

b) assessore regionale con delega alle politiche del lavoro;

c) assessore regionale alle politiche economiche;

d) i rappresentanti delle principali associazioni professionali, ordini professionali, associazioni rappresentative delle categorie produttive (piccola impresa, artigiani, settore agricolo, commercio), designati dalle rispettive associazioni ed ordini;

e) un rappresentante dei lavoratori parasubordinati ed economicamente dipendenti, individuati in base ad una selezione pubblica.

3. La Commissione esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) formula proposte finalizzate alla promozione e alla tutela del lavoro autonomo;

b) valuta con parere consultivo le iniziative della Regione in materia di lavoro autonomo;

c) fornisce supporto e assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di lavoro autonomo;

d) opera il raccordo funzionale tra gli attori istituzionali che, sul territorio, svolgono attività di promozione e tutela del lavoro autonomo, quali le Province, i Comuni, le Camere di Commercio, gli Ordini professionali, ecc., promuovendo, se del caso, conferenze stabili per il coordinamento delle diverse competenze istituzionali;

e) gestisce un fondo di finanziamento per i periodi di non lavoro finalizzati alla ricerca e alla formazione professionale di cui all’art. 25.

4. Il presidente della Commissione è nominato dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, tra i soggetti in possesso di elevata professionalità e competenza nelle problematiche del lavoro autonomo testimoniata dalla autorevolezza acquisita attraverso i curriculum, comprensivi di studi e pubblicazioni apprezzati dalla comunità scientifica, con esclusione di coloro che rivestano cariche politiche o sindacali, oppure le abbiano rivestite nei dieci anni precedenti, ed altresì che intrattengano o abbiano trattenuto nei dieci anni precedenti rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti o organizzazioni sindacali.

Art. 7

Funzioni delle Province

1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all’articolo 2, comma 1, esercitano le funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive per la promozione del lavoro autonomo e dei servizi per il lavoro nel quadro socio-economico del loro territorio, perseguendo gli obiettivi ed adottando i metodi individuati dall’articolo medesimo. Le Province approvano a tale fine programmi per le politiche orientate alla promozione del lavoro autonomo, di norma triennali, in modo unitario o, comunque, integrato, secondo le previsioni della presente legge.

2. Nell’ambito degli organismi di collaborazione istituzionale e concertazione sociale di cui all’articolo 5, comma 3, le Province esercitano una funzione di raccordo e coordinamento nel proprio contesto territoriale, al fine di indirizzare verso obiettivi condivisi la programmazione e di armonizzare gli interventi sul territorio.

3. Le Province programmano ai sensi del comma 1 e svolgono le funzioni amministrative relative all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, istituendo una specifica sezione relativa al lavoro non subordinato.

4. Le Province svolgono attività di monitoraggio del mercato del lavoro autonomo territoriale nonché attività di analisi di specifici aspetti e fenomeni di particolare rilievo, quali forme di cooperazione reticolare o costituzione di network, in modo complementare ed integrato con le funzioni regionali di cui all’articolo 4, comma 6 ed all’articolo 5.

Art. 8

Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello provinciale

1. Le Province, al fine di raccordare in ambito territoriale le politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le politiche sociali, istituiscono conferenze provinciali di coordinamento, definendone la composizione e regolandone altresì il funzionamento. Ad esse possono partecipare i Comuni singoli, le Unioni di Comuni, le Università, l’Azienda regionale per il diritto allo studio, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione. Ai lavori delle conferenze possono essere inoltre invitati rappresentanti dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di coordinare le attività di programmazione in un’ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.

2. Ai fini di cui all’articolo 2, comma 1 lettere f) e h) le Province possono istituire tavoli di confronto diretti all’adozione di intese e di specifiche misure per favorire l’accesso al credito da parte dei lavoratori autonomi. Ai tavoli partecipano istituti di credito, istituzioni, parti sociali ed altri soggetti, anche associativi, interessati.

CAPO III

POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

 Art. 9

Finalità

1. Le politiche attive per la promozione del lavoro autonomo, inaugurate dalla Regione e dalle Province nell’ambito della strategia di sviluppo economico e di coesione sociale, sono orientate alle seguenti finalità:

a) favorire l’inserimento, il reinserimento e l’integrazione lavorativa degli esercenti attività di lavoro autonomo, con particolare riferimento ai prestatori che abbiano cessato un rapporto di lavoro in condizioni di committenza esclusiva o prevalente;

b) favorire l’acquisizione da parte dei prestatori di condizioni lavorative continuative e stabili anche nell’alveo del lavoro autonomo;

c) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro quali la cura, la formazione e l’ aggiornamento;

d) sostenere i processi di mobilità territoriale dei lavoratori autonomi al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento;

e) sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che si traducano in un miglioramento dell’attitudine competitiva del lavoratore autonomo nonché delle sue condizioni di lavoro;

f) promuovere il reinserimento lavorativo, in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del lavoro, anche mediante le forme di sostegno all’autoimprenditorialità previste dalle leggi regionali.

2. La Regione e le Province perseguono con la propria complessiva programmazione, nell’ambito delle rispettive competenze, le suddette finalità anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o di nuove imprese.

Art. 10

Strumenti

1. Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 9 sono realizzate in via generale dalle Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione nei casi indicati all’articolo 4, comma 4, attraverso strumenti quali:

a) percorsi formativi gratuiti e/o a canone agevolato, per l’intrapresa di attività di lavoro autonomo, per la formazione imprenditoriale, nonché per l’acquisizione, l’adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, in conformità alla programmazione regionale rispondente all’esigenze dell’innovazione produttiva ed ai fabbisogni del territorio, i quali, nel caso siano erogati a persone temporaneamente inoccupate, possono prevedere anche indennità di frequenza;

b) assegni formativi destinati ad esercenti attività di lavoro autonomo per garantire l’accesso individuale ad attività di alta formazione o formazione specialistica continua e permanente;

c) incentivi, e assegni di servizio di cui all’articolo 11.

Art. 11

Incentivi ed assegni di servizio

1. Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori autonomi ed ai committenti finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 9.

2. La Regione, nell’ottica di estendere la piena e buona occupazione, introduce, nelle proprie azioni incentivanti, parametri di valorizzazione in coerenza con i fini di cui all’articolo 9, comma 1.

3. Gli assegni di servizio sono finalizzati, con specifico riferimento agli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e di non lavoro di cui all’articolo 9, all’acquisizione da parte dei lavoratori di una condizione occupazionale attiva in forma non subordinata, ovvero al suo mantenimento, nonché agli sviluppi di carriera.

4. La Giunta regionale definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in riferimento ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione di nuove imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi indicati dall’articolo 9, comma 1, lettere a) ed f).

5. Con particolare riferimento ai lavoratori parasubordinati ed economicamente dipendenti di cui al Capo V della presente legge, ed al fine di assicurare efficaci modalità di gestione degli interventi, possono essere previste, per specifiche situazioni, previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione, forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, con gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori parasubordinati e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni, che devono essere sottoscritte da tutte le organizzazioni costituenti gli enti bilaterali, prevedono modalità operative distinte, da parte degli stessi, per la gestione degli interventi.

Art. 12

Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura

1. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro autonomo, la Regione e le Province nell’ambito delle rispettive competenze, coerentemente con le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), perseguono l’obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.

2. In relazione alle finalità del comma 1 la Regione e le Province, anche promuovendo accordi con le parti sociali:

a) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da realizzare negli ambiti produttivi ad alta densità di lavoro autonomo, indipendente o non subordinato, per la messa a disposizione di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con particolare riferimento all’organizzazione del tempo di lavoro e all’utilizzo del telelavoro;

b) erogano gli assegni di servizio di cui all’articolo 11 volti a favorire l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché la progressione professionale, di persone svolgenti attività di lavoro autonomo a rischio di esclusione per carichi di cura;

c) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, processi di riorganizzazione del lavoro volti a favorire la conciliazione, anche in riferimento all’utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora richiesto dal lavoratore e rispondente alle esigenze di conciliazione espresse.

3. Gli assegni di servizio di cui al comma 2, lettera b) possono prevedere, a fronte di esigenze certificate, il sostegno ai costi per attività di cura ed assistenza dei lavoratori interessati o di persone a loro carico. Detti assegni di servizio possono essere altresì previsti, sulla base di criteri operativi definiti dalla Giunta regionale, per l’acquisizione di prestazioni lavorative, che sostituiscano l’impegno dell’interessato a fronte della sua inoperatività, a seguito di maternità o paternità ovvero di certificate esigenze di cura ed assistenza personali o delle persone a suo carico.

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ultima modifica 2010-06-23T14:52:58+02:00

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