Testo

Art. 31

Promozione e tutela della concorrenza

e di un elevato standard qualitativo delle prestazioni professionali

1. La Regione, nel rispetto della legge statale che definisce i requisiti minimi per l’esercizio delle attività professionali, promuove di concerto con gli ordini professionali e le associazioni professionali il monitoraggio della diffusione delle attività libero-professionali nell’ambito locale, ed a garanzia di interessi pubblici generali del territorio regionale, vigila affinché siano rispettate condizioni di effettiva libera concorrenza tra professionisti nonché alti livelli qualitativi delle prestazioni professionali a tutela degli interessi dell’utenza.

2. A tal fine viene demandata alla Commissione di cui all’art. 6 la valutazione, su base annuale, dell’impatto delle normative di liberalizzazione con particolare riferimento a tariffe fisse o minime, divieto di pubblicità informativa e di divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti.

CAPO VII

Norme sulla micro-impresa e sull’artigianato

Art. 32

Prestiti d’onore ai nuovi imprenditori

1. La Regione al fine di promuovere e consolidare il lavoro autonomo e la nuova imprenditoria e la loro qualificata presenza sul mercato:

a) promuove e sostiene l’imprenditoria individuale, particolarmente in settori innovativi;

b) favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle persone, in particolare attraverso gli strumenti della formazione professionale, nonché l’accesso al lavoro autonomo e la qualificazione professionale dei lavoratori autonomi e degli imprenditori.

2. A tal fine è istituito un Fondo di rotazione regionale, cui potranno accedere i Confidi dei settori economici che abbiano stanziato per l’anno di riferimento un pari importo, finalizzato a sostenere prestiti d’onore destinati a neo imprenditori/imprenditrici per l’avvio di imprese a conduzione personale e l’avvio di qualsiasi attività di lavoro autonomo per un importo stabilito con deliberazione della Giunta Regionale. Il prestito sarà erogato agli interessati con un tasso di interesse agevolato da definirsi con la medesima deliberazione. Le somme restituite e gli interessi maturati saranno a disposizione per la richiesta di ulteriori cofinanziamenti previa iniziativa dei Confidi.

Art. 33

Fiscalità

1. La Regione al fine di promuovere e consolidare il lavoro autonomo e la nuova imprenditoria, in coerenza con i principi generali del nostro ordinamento tributario, esclude dal reddito imponibile ai fini dell’ IRAP tutti i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, che siano stati prodotti senza l’ausilio di lavoro subordinato e/o di lavoro autonomo economicamente dipendente.

2. Per favorire l’evoluzione del lavoro autonomo e dell’impresa individuale in strutture consolidate e con maggiore capacità produttiva, la Regione sostiene l’elaborazione di un’imposta sostitutiva di quella sul reddito e dell’ IRAP per tutti i soggetti che realizzino processi di consolidamento, assumendo lavoro dipendente o stipulando contratti di collaborazione continuativa di durata almeno annuale.

3. In attesa della realizzazione del comma precedente, la Regione riconosce ai predetti soggetti un credito d’imposta da far valere in quota IRAP, proporzionato ai compensi annui erogati.

 

Art. 34

Sostegno alle attività formative sulla qualità e organizzazione dell’attività

 e sull’incremento della salute e sicurezza nell’attività lavorativa

1. La Regione, al fine di promuovere e consolidare le conoscenze del lavoro autonomo e imprenditoriale e aumentare la sicurezza sul lavoro, favorisce l’accesso degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi alle iniziative formative riconosciute dalla Regione e rivolte ai lavoratori subordinati, ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (rspp) o ai datori di lavoro.

2. Il sostegno sarà realizzato mediante “buoni” formativi al lavoratore autonomo che potranno essere spesi nei confronti di un servizio riconosciuto dalla Regione. Per tutta la durata del corso al lavoratore autonomo/imprenditore che partecipa all’iniziativa formativa spetterà il riconoscimento di quote orarie corrispondenti alle quote per il lavoro accessorio a carico della Regione.

3. La Regione promuove e sostiene attività formative finalizzate all’internazionalizzazione dell’attività economica e volte a rafforzare le competenze del lavoro autonomo imprenditoriale.

Art. 35

Studi di Settore

1. La Regione promuove una specifica azione di riforma legislativa allo scopo di rivedere la composizione dell’Osservatorio Regionale sugli Studi di Settore, con l’inserimento di un rappresentante della Regione, allo scopo di valorizzare la dimensione territoriale.

2. In attesa della realizzazione del comma precedente, la Regione promuove una conferenza organizzativa con la partecipazione dei membri dell’Osservatorio Regionale Sugli Studi di Settore, ed i rappresentati degli Assessorati: “Attività produttive, sviluppo economico e piano telematico”; “Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione con il sistema delle autonomie, organizzazione”; “Turismo e commercio”; “Agricoltura”; “Scuola, formazione professionale, università, lavoro”.

CAPO VIII

Norma finanziaria ed entrata in vigore

 Articolo 36

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4.”

Articolo 37

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2010-06-23T14:52:59+02:00

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