Testo

Art. 13

Rispetto delle pari opportunità nell’ambito del lavoro autonomo

1. La Regione, consapevole della necessità di garantire il rispetto delle pari opportunità nell’ambito del lavoro autonomo, devolve alla Commissione di cui all’art. 6 il compito di costituire un Osservatorio e la predisposizione di procedure di aggiornamento per l’analisi delle serie storiche delle banche dati, un rapporto sulla ricerca campionaria realizzata sulle donne imprenditrici.

2. L’Osservatorio, di cui al comma 1, ha il compito di:

a) fornire agli operatori pubblici le informazioni e gli strumenti per la progettazione di politiche pubbliche che favoriscano l’integrazione delle donne;

b) monitorare la ricaduta degli interventi pubblici a favore del lavoro autonomo e imprenditoriale femminile, in termini sia di finanziamento agevolato, sia di tutela della maternità;

c) creare una partnership duratura che permetta politiche di sviluppo locale e di parità nel tempo;

d) sperimentare nuovi approcci allo studio del lavoro autonomo e imprenditoriale femminile e all’implementazione di politiche di genere.

Art. 14

Mobilità territoriale dei lavoratori

1. La Regione, le Province ed i Comuni perseguono l’obiettivo del sostegno ai processi di mobilità territoriale dei lavoratori autonomi, al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento, nonché di sostegno all’inserimento lavorativo anche attraverso soluzioni autoimprenditoriali, ed alla formazione per lo sviluppo professionale dei lavoratori interessati.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione e le Province nell’ambito delle rispettive competenze, previo confronto con organismi di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’art. 6:

a) promuovono ed organizzano, nell’ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro, l’informazione, l’orientamento, la preselezione e l’incrocio fra domanda ed offerta sulle opportunità di lavoro;

b) promuovono, attraverso accordi con altre Regioni, Comuni e parti sociali o partners stranieri, un’adeguata offerta formativa, realizzabile anche in aree diverse dal territorio regionale o nazionale;

c) promuovono intese con Comuni, parti sociali ed organizzazioni pubbliche e private, dirette a facilitare, con particolare riferimento al raccordo con le politiche di istruzione, formazione ed abitative, l’integrazione dei lavoratori interessati.

 

Art. 15

Sistema informativo Borsa Lavoro della Regione Emilia Romagna

1. Presso il Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna (SILER), è istituita un’apposita sezione destinata al lavoro autonomo, in collegamento con la borsa nazionale del lavoro e con altri sistemi informativi regionali ed europei, per favorire le più ampie opportunità occupazionali e di mobilità geografica dei lavoratori autonomi. Per la realizzazione ed il costante aggiornamento della Borsa Lavoro della Regione Emilia-Romagna, la Regione promuove accordi con le Province, collaborazioni con altre Regioni, nonché intese con enti competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa ed altri qualificati soggetti pubblici e privati.

2. La Regione e le Province perseguono gli obiettivi di un ampio e diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunità lavorative disponibili attraverso la Borsa Lavoro della Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati, nonché della semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini ed alle imprese, anche attraverso l’unificazione degli obblighi di comunicazione inerenti i rapporti di lavoro e l’utilizzo di sistemi telematici.

3. La Borsa Lavoro regionale, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), consente ai lavoratori autonomi ed agli imprenditori o committenti che ne facciano richiesta l’accesso alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro disponibili, garantendo il rispetto dell’autonomia di scelta rispetto alle modalità di pubblicizzazione dei dati, con particolare riferimento agli ambiti territoriali, alle tipologie contrattuali previste e l’inserimento delle informazioni.

CAPO IV

Promozione del lavoro autonomo

Art. 16

Sostegno economico al lavoro autonomo

1. La Regione favorisce ed incentiva l’avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo ed indipendente, avviate nei settori del commercio e del turismo, dei servizi e della produzione in genere, con particolare attenzione ai giovani di 18 ai 35 anni, ed alle fasce deboli rappresentate, in particolare, da donne e lavoratori in difficoltà occupazionali.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 si concretano attraverso l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato nella misura prevista dalla Giunta regionale, previo esame della domanda, relativamente ai requisiti richiesti, e successivamente alla valutazione di merito per quanto attiene al piano d’impresa.

3. Possono accedere ai benefici previsti dalla legge regionale le ditte individuali, le società di persone e le società di capitale, con eccezione delle società per azioni e delle società di capitali con capitale sociale superiore ad € 120.000,00. Le attività di impresa sono previste nella forma individuale e collettiva anche in forma cooperativa. Le attività di lavoro autonomo devono essere formalizzate con l’apertura della partita IVA.

4. Le attività dovranno avere sede legale, amministrativa e produttiva nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

5. Possono presentare domanda i soggetti operanti e già costituiti da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Per data di costituzione si fa riferimento alla data di iscrizione al Registro delle Imprese.

6. Nella predisposizione dei bandi, la Regione dovrà privilegiare le imprese costituite da meno di due anni.

7. L’intervento avrà la forma del finanziamento a medio termine con durata definita con deliberazione della Giunta regionale e con un periodo di preammortamento da definirsi con la medesima deliberazione. Il rimborso del finanziamento avverrà con rate semestrali costanti di capitale e interessi.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

a) le scadenze per la presentazione dei progetti di intervento e le relative domande di finanziamento;

b) la documentazione necessaria per l’esame, la valutazione delle proposte di intervento e le richieste di finanziamento;

d) le spese ammissibili al finanziamento e gli eventuali oneri posti a carico del richiedente, oltre alle scadenze per la realizzazione degli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione degli interventi;

e) le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei finanziamenti e dei contributi;

f) le attività di formazione e aggiornamento professionale connesse alle proposte di intervento;

g) le attività e le procedure per le verifiche e i controlli sugli interventi finanziati;

h) le modalità per la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti con le diverse tipologie di intervento.

 

Art. 17

Promozione del lavoro autonomo femminile

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della legge n. 215 del 25 febbraio 1992, sulle azioni positive per l’imprenditorialità femminile, promuove e sostiene l’avvio e la crescita del lavoro autonomo femminile, mettendo a disposizione finanziamenti a fondo perduto per le donne che vogliono avviare un’attività imprenditoriale, o che sono proprietarie di imprese già avviate e desiderano sviluppare progetti aziendali innovativi, acquisire servizi per migliorare la produttività o investire in nuove tecnologie. L’individuazione dei soggetti beneficiari, le forme tecniche di sostegno, i settori ammissibili, l’iter di istruttoria e di erogazione, verranno determinati dalla Giunta Regionale.><p>


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Art. 18

Sviluppo di supporti informatici per il lavoro autonomo e imprenditoriale

1. La Regione promuove lo sviluppo di supporti informatici per il lavoro autonomo e imprenditoriale da realizzarsi mediante iniziative volte a:

a) favorire lo sviluppo di siti web standard volti alla presentazione delle attività e qualità professionali del lavoratore autonomo, valorizzando le specifiche caratteristiche della prestazione offerta e da affidare al mercato o a strutture pubbliche;

b) favorire l’implementazione di borse o di altri istituti informatici, con l’ausilio di una piattaforma informatica nella quale i committenti possano rappresentare efficacemente i bisogni e ciò che vorrebbero ottenere dal mercato in termini di collaborazione o fornitura.

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Art. 19

Arbitrato volontario

1. La Regione promuove, anche con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e delle parti sociali rappresentative delle imprese e dei lavoratori autonomi, la stipulazione di accordi e schemi di contratti con la clientela che contengano clausole volontarie di conciliazione e arbitrato presso appositi collegi istituiti dai soggetti rappresentativi o presso le Camere Arbitrali delle Camere di Commercio, svolgendo a tal riguardo specifiche azioni informative e divulgative nei confronti dei soggetti del lavoro autonomo.

Art. 20

Marchio di qualità

1. La Regione istituisce un marchio di qualità regionale del lavoro autonomo, denominato “Marchio di qualità Regione Emilia-Romagna”, da riconoscere a tutti i lavoratori autonomi e alle piccole imprese che ai sensi della normativa UE:

a) sono iscritti ad una associazione di categoria e dalla stessa assistiti, o assistiti da professionisti abilitati;

b) sono iscritti agli eventuali Enti Bilaterali di categoria;

c) sono in regola con gli obblighi fiscali e contributivi.

2. Il possesso di tale qualificazione costituirà titolo privilegiato per il rilascio di autorizzazioni, licenze o altri adempimenti amministrativi regionali, provinciali e comunali. In tali ipotesi il rilascio dell’atto amministrativo avviene immediatamente salvo revoca nel caso di irregolarità o mancanza dei presupposti previsti dalla legge.

3. Il possesso di tale marchio può essere utilizzato per consentire forme di compensazione diretta tra crediti e debiti, tra lavoratori autonomi o imprenditori e le pubbliche amministrazioni della Emilia-Romagna, delle Provincie e dei Comuni.

Art. 21

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

1. Al fine di incentivare regimi regolamentari efficienti e semplificati per l’esercizio dell’attività professionale in ambito regionale, viene demandata alla Commissione di cui all’art. 6 un’attività di ricognizione degli adempimenti amministrativi richiesti ai professionisti e alle società professionali, individuando quelli che, senza pregiudizio per gli interessi pubblici da tutelare, possono venire eliminati o semplificati.

2. La Commissione dovrà, entro tre mesi dal suo insediamento, formulare una proposta da sottoporre alla funzione legislativa regionale.

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ultima modifica 2023-05-21T20:51:52+02:00

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