Testo

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la costituzione di “LUNEZIA -Regione del gusto e della cultura”, al fine di valorizzare i legami storico-culturali delle località comprese nelle Province di Piacenza, Parma e Reggio-Emilia, con le realtà istituzionali, culturali ed economiche delle province Massa Carrara, Lucca, La Spezia, Cremona, Mantova; con particolare riferimento:

a) alla tutela e promozione dei prodotti tipici, anche minori, con promozione di gemellaggi enogastronomici e realizzazione ed integrazione di percorsi del gusto;

b) alla promozione ed al sostegno delle iniziative culturali, con particolare riferimento a quelle finalizzate a valorizzare i legami storici tra i territori ed alla conservazione e recupero delle tradizioni locali, delle sagre tradizionali e dei dialetti;

c) alla conservazione e recupero dei beni monumentali ed ambientali, con particolare riferimento:

- agli antichi sentieri di collegamento transappenninico;

- agli edifici dei centri storici montani;

- alle rocche, castelli, chiese e abbazie, o resti di edifici storici;

- ai musei presenti nei centri minori;

- ai boschi, arre fluviali ed al patrimonio forestale e faunistico.

d) al sostengo di attività di promozione turistica che realizzino un raccordo ed una valorizzazione dei legami storico culturali dei territori interessati.

2. Ai fini della presente legge, possono aderire a “LUNEZIA – Regione del gusto e della cultura”, previa deliberazione dei rispettivi consigli, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane rientranti nei territori delle province di Piacenza, Parma e Reggio-Emilia.

3. L’adesione è volontaria e determina l’iscrizione del soggetto richiedente in un apposito elenco, denominato “LUNEZIA – Regione del gusto e della cultura”, tenuto a cura del Presidente della Giunta Regionale

4. I soggetti iscritti posso inviare i loro progetti sui temi di cui al precedente comma 1 alla Giunta Regionale, la quale provvede a verificarne la congruità rispetto al bando di cui all’art. 2.

Art. 2

Bando regionale di finanziamento dei progetti

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, la Giunta Regionale, redige annualmente un bando, denominato Progetto LUNEZIA – Regione del gusto e della cultura”, al quale possono accedere solo i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 3, finalizzato a finanziare le iniziative indicate nella lettere a), b), c) e d) del citato articolo.

2. Il bando regionale dovrà privilegiare le iniziative che coinvolgono soggetti di diverse realtà territoriali rientranti nelle delle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Cremona, Mantova, Massa Carrara, La Spezia e Lucca.

Art. 3

Attività di promozione turistica

1. Ai fini di promuovere turisticamente sia in Italia che all’estero le località aderenti a “LUNEZIA – Regione del gusto e della cultura”, le APT interessate e l’Agenzia regionale di promozione turistica, potranno prevedere, nei propri programmi, progetti promozionali finalizzati, realizzati congiuntamente alle altre realtà di promozione turistica presenti nelle Province di Cremona, Mantova, Massa Carrara, Lucca e La Spezia e nelle Regioni Lombardia, Toscana e Liguria, alla cui realizzazione potrà concorrere anche la Regione Emilia-Romagna con contributi fino al 50% della spesa preventivata.  

><b>&#160;<b>Art. 4

Valorizzazione delle risorse ambientali e storiche

1. La Regione Emilia-Romagna, di concerto con le regioni Lombardia, Liguria e Toscana, promuove la concertazione delle attività di tutela e promozione delle risorse naturali e storiche comprese nei territori dei soggetti iscritti all’elenco di cui all’art. 1, comma 3.

Art. 5

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4.”

Art. 6

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2010-06-23T11:17:08+02:00

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