Testo

Articolo 1

Finalità

1. La regione Emilia-Romagna riconosce il disagio economico che subiscono gli operatori commerciali e artigianali a seguito dell’apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche;

2. La regione interviene per il sostegno dell’attività degli operatori commerciali e artigianali concedendo finanziamenti, nel caso di consistenti difficoltà finanziarie dimostrate sulla base di documenti contabili dei soggetti richiedenti.

Articolo 2

Individuazione delle aree d’intervento. Pubblicazione Bando

1. I Comuni, entro il 30 settembre di ogni anno, propongono con specifico atto alla Regione le aree interessate dalla realizzazione di lavori pubblici con riferimento ai cantieri, alla tipologia e

all’entità degli effetti dei lavori stessi sul territorio, la cui durata dei lavori, superiore a 150 giorni, abbia avuto notevoli ripercussioni negative sulle aziende commerciali e artigianali. In caso di chiusura totale delle vie di comunicazione afferenti tali aziende, il suddetto termine si riduce a 90 giorni.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approva l’individuazione delle aree interessate dalla realizzazione dei Lavori Pubblici oggetto di riconoscimento del disagio e il relativo sostegno economico, così come indicato nel successivo art. 3.

3. La Giunta regionale, entro 60 giorni decorrenti dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2, procede alla pubblicazione di un apposito Bando finalizzato al riconoscimento del disagio economico e alla successiva erogazione del sostegno economico. Al Bando viene data idonea pubblicità.

Articolo 3

Regolamento attuativo

1. La giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito Regolamento nel quale vengono individuate procedure, tempi e modalità per il riconoscimento del disagio economico. In particolare, con regolamento, sono stabilite:

a) modalità per la presentazione da parte dei soggetti di cui all’art. 1 delle istanze di finanziamento;

b) criteri e modalità per la valutazione delle istanze di finanziamento e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;

c) criteri, modalità e termini per la concessione dei finanziamenti (o comunque qualunque altra forma di vantaggio economico che si intende corrispondere).

Articolo 4

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte mediante l’istituzione di apposita unità previsionale di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

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ultima modifica 2010-06-21T15:38:15+01:00

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