Testo

L’obiettivo che ci si pone con questo progetto di legge è quello di promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, valorizzando e rafforzando il ruolo dei genitori anche qualora essi non siano conviventi o vi sia un solo genitore.

In considerazione di questa premessa, il progetto di legge intende andare oltre al concetto di nucleo familiare anagrafico per l’accesso e la compartecipazione al costo dei servizi per l’infanzia e scolastici, prevedendo la valutazione di entrambi i genitori. In particolare si prevede che gli enti locali, debbano valutare la condizione familiare, lavorativa ed economica di entrambi i genitori. Questa norma renderà omogenea a livello regionale una prassi che già molti comuni dell’Emilia-Romagna stanno via via introducendo, anche se con modalità diversificate, da alcuni anni. L’introduzione di questo principio di equiparazione consentirà poi di dare pari opportunità e pari responsabilità ai genitori dei figli frequentanti i servizi, con evidente maggiore equità rispetto a sistemi impostati sulla valutazione del nucleo familiare anagrafico.

Ciò in ragione del fatto che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, e questo indipendentemente dal loro stato civile e dalla loro residenza.

Per rendere le modalità di calcolo omogenee sul territorio regionale, nella direttiva di cui all’art. 49 della LR.2/03, la Giunta regionale dovrà disciplinare nel rispetto delle indicazioni del presente progetto di legge, le modalità di determinazione dell’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per la compartecipazione al costo dei servizi socio educativi.

Entrambi i genitori, anche se non conviventi, hanno il dovere di svolgere responsabilmente il loro ruolo condividendo le scelte educative e le quotidiane attività di assistenza e cura dei propri figli. A tale riguardo dall’entrata in vigore della L. 54/06, nelle pronunce di separazione prevale l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, piuttosto che l’affidamento esclusivo ad un solo genitore. Nel 2002 gli affidamenti condivisi rappresentavano solo il 10,5%; nel 2009 costituiscono l’80,6%. Tale percentuale arriva al 90,00% in Emilia-Romagna e sale al 93,7% nelle separazioni consensuali.

E’ importante quindi favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuo dei figli con entrambi i genitori, anche nel caso in cui questi non vivano insieme, e valorizzare anche il genitore che esercita il suo ruolo pur non convivendo con il proprio figlio.

Il progetto di legge poi definisce lo status di “genitore solo”, e prevede che ad esso venga favorito l’accesso a servizi ed agevolazioni, con particolare riferimento ai servizi per l’infanzia e all’edilizia residenziale pubblica.

Il progetto di legge si compone di un articolo (art. 1 “valutazione nell’accesso e nella compartecipazione ai servizi”) suddiviso in 4 commi.

Il comma 1 si propone di valorizzare e rafforzare le responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte educative e nelle attività di assistenza e cura del figlio. Per il migliore raggiungimento di tale finalità si stabilisce che gli enti locali prendano in considerazione la condizione familiare, lavorativa ed economica di entrambi i genitori anche se non residenti col figlio ai fini dell’accesso e della compartecipazione al costo dei servizi per l’infanzia e scolastici.

Al comma 2 si stabilisce che la condizione di genitore solo debba costituire criterio di priorità per l’accesso ad agevolazioni e servizi, e specialmente nei servizi per l’infanzia e nell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Al comma 3 si definisce la condizione di genitore solo che, analogamente a quanto già definito con riferimento ai benefici di cui al D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 (T. U. sulla maternità), viene considerato: in caso di morte dell’altro genitore; in caso di abbandono del figlio da parte dell’altro genitore; in caso di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore; e nel caso di mancato riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

Al comma 4 si prevede che la Giunta disciplini la compartecipazione al costo dei servizi socio-educativi, in coerenza con i principi della legge. In tal senso, nella direttiva di cui all’art. 49 della LR 2/03, si dovrà prevedere che la valutazione economica venga determinata sulla base dell’ISE estratto dei genitori e dei soggetti a loro carico ai fini IRPEF, poi rapportato al valore della scala di equivalenza corrispondente di cui al D.Lgs. 109/98. Si prevede poi di applicare una riduzione forfetaria del 10% nel caso in cui uno o entrambi i genitori paghino un mutuo per abitazione principale e non possiedano altri immobili, ed un ulteriore abbattimento forfetario del 10% nel caso in cui uno o entrambi i genitori versino alimenti per il mantenimento di familiari.

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ultima modifica 2011-12-07T17:41:32+02:00

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