1. Gli interventi di cui all’art.2 riguardano gli edifici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussiste, ai sensi della legislazione vigente, una delle seguenti condizioni:
a) siano edifici legittimamente realizzati ed ultimati ovvero edifici non ultimati che abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio;
b) siano edifici ultimati che abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche a seguito della formazione di silenzio-assenso.
2. Gli interventi di cui all’art 2 non sono consentiti per gli edifici realizzati abusivamente e per quelli situati negli ambiti di cui all’art.55, comma 2, della L.R. 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio).