Testo

Art. 8

Rappresentanza di genere nelle comunicazioni radiotelevisive

1. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono as sicurare la presenza almeno paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Azioni sul documento

ultima modifica 2011-11-30T12:22:56+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina