Testo

Art. 6

Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali

1. E’ garantita l’elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.

2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l’applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in Assemblea legislativa. Il seggio così assegnato si sottrae all’ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.

3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell’ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

Azioni sul documento

ultima modifica 2011-11-30T12:22:56+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina