1. Alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, non può, in ogni caso, essere attribuito più del sessantacinque per cento dei seggi dell’Assemblea legislativa attribuiti alle singole liste.
2. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi dell’Assemblea di cui al comma 1, non è computato il seggio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.