1. Salvo quanto previsto dai comma 2 e 3, un quinto dei consiglieri assegnati è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dai commi 3 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 43 del 1995.
2. Nelle liste regionali, deve essere assicurata, a pena di inammissibilità, la presenza almeno paritaria dei candidati di entrambi i generi. In ogni caso, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misure superiore ai due terzi dei candidati.