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Art. 4

Liste regionali

1. Salvo quanto previsto dai comma 2 e 3, un quinto dei consiglieri assegnati è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dai commi 3 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 43 del 1995.

2. Nelle liste regionali, deve essere assicurata, a pena di inammissibilità, la presenza almeno paritaria dei candidati di entrambi i generi. In ogni caso, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misure superiore ai due terzi dei candidati.

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ultima modifica 2011-11-30T12:22:55+01:00

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