Testo

Art. 3

Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste

1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all’articolo 9 della legge n. 108 del 1968 deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 108 del 1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in seno all’Assemblea legislativa nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni.

3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione.

5. Nelle liste provinciali, deve essere assicurata, a pena di inammissibilità, la presenza almeno paritaria dei candidati di entrambi i generi. In ogni caso, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misure superiore ai due terzi dei candidati.

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ultima modifica 2011-11-30T12:22:55+01:00

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