Testo

Art. 2

Candidatura del Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all’Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dalla legge n. 43 del 1995 e dall’articolo 9 della legge n. 108 del 1968. Per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori.

2. Alla presentazione della candidatura devono essere allegati, a pena di esclusione, il certificato d’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e la dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Quest’ultima dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.

3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ( Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108 del 1968.

5. L’Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l’avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell’articolo 11 della legge n. 108 del 1968.

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ultima modifica 2011-11-30T12:22:55+01:00

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