1. In armonia con i principi costituzionali e ai sensi degli articoli 29 e 42 dello Statuto regionale, l’Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. Le elezioni dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale si svolgono contestualmente.
2. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, e in armonia con il principio di equa rappresentanza di genere, le liste elettorali devono assicurare, a pena di inammissibilità, la presenza almeno paritaria dei candidati di entrambi i generi.
3. Alle elezioni dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili e non derogate dalla presente legge, le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario). Si applicano, altresì, in quanto compatibili e non derogate dalla presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.