Testo

Articolo 8

Direttore, personale e supporto tecnico-scientifico

1. La Giunta regionale istituisce l’elenco dei Direttori del Parco e individua, previo parere della competente Commissione consiliare, i requisiti professionali e le competenze necessarie per l’iscrizione nell’elenco; il Direttore del Parco è scelto tra gli iscritti. L’incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l’incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell’incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

2. Quando l’incarico di Direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell’ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

3. Il Direttore del Parco: 

a) dirige il parco;

b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell’ente;

c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di segretario, salva diversa disposizione statutaria;

d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell’assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l’attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;

e) svolge gli ulteriori compiti previsti dallo Statuto.

4. L’ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali.

5. Per garantire un adeguato supporto specialistico per il raggiungimento delle finalità del parco, lo Statuto dell’ente può prevedere la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico.

6. Entro 180 dall’entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale definisce gli standard demografici al di sotto dei quali gli Enti Parco sono tenuti ad associare le funzioni amministrative previste dal presente articolo. A seguito dell’obbligo di associazione il Consiglio presenta alla Comunità un Piano di razionalizzazione che preveda l’individuazione del partner, i servizi da associare e le relative modalità. 

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ultima modifica 2011-11-24T14:43:26+02:00

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