Testo

Articolo 7

Organizzazione degli enti parco

1. Costituiscono organi dell’ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità: 

a) le Comunità del Parco

b) il Consiglio di Gestione; 

c) il Presidente;

d) il Revisore dei Conti.

2. Il Presidente, il Consiglio di Gestione e il Revisore dei Conti restano in carica per cinque anni.

3. Il Presidente, eletto dalla Comunità del Parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il Consiglio di Gestione e la Comunità del Parco, stabilendo l’ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il Consiglio di Gestione, l’incarico al Direttore e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco.

4. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da un numero di membri variabile da due a quattro, eletti dalla Comunità del Parco all’interno dei propri componenti,

5. Compete al Consiglio di Gestione, in particolare: 

a) l’approvazione dei regolamenti dell’ente;

b) la determinazione della dotazione organica dell’ente e l’approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

c) l’approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;

d) l’assunzione degli impegni di spesa pluriennali;

e) l’adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità del Parco;

f) la definizione di un Piano di accorpamento così come previsto ai sensi degli artt. 3 e 8 comma 6. 

6. Fanno parte della Comunità con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo per quanto previsto al comma 4:

a) Il Legale Rappresentate (o un Amministratore all’uopo delegato) dei Comuni o loro forme Associate sul cui territorio insiste il Parco;

b) Il Legale Rappresentante (o un Amministratore all’uopo delegato) delle Provincie sul cui territorio insiste il Parco;

c) Un rappresentante per ciascuna delle categorie sotto riportate, la cui Associazione di Provenienza sia riconosciuta a livello regionale:

- ambientalista,

- venatoria;

- agricola;

- piscatoria;

- tartuficola;

- commerciale;

- micologica.

7. Spetta alla Comunità del Parco: 

a) l’elezione e la revoca del Presidente del parco;

b) l’elezione e la revoca dei componenti il Consiglio di Gestione;

c) l’elezione del Revisore dei Conti;

d) l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;

e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell’ente;

f) l’adozione delle modifiche allo Statuto;

g) l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;

h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;

i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco;

l) l’approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;

m) l’espressione del parere obbligatorio, quando viene richiesto dalla legge;

n) l’approvazione del Piano di cui al comma 4 lettera f).

8. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il Presidente e i membri del Consiglio di Gestione, nonché di quella spettante al Revisore dei Conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie.

9. Le cariche di cui al comma 1 sono gratuite, fatti salvi il Presidente ed il Revisore dei Conti per cui è previsto esclusivamente un rimborso spese per gli spostamenti, le trasferte e le spese telefoniche.

10. Per i membri del Consiglio di Gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l’esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.

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ultima modifica 2011-11-24T14:43:25+02:00

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