Testo

Articolo 6

Istituzione e organizzazione degli enti. Approvazione dello Statuto

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del parco regionale, il Presidente della Giunta regionale o l’assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca in conferenza gli enti locali individuati nella legge istitutiva, per la predisposizione dello statuto.

2. Entro sessanta giorni dalla data di convocazione, la conferenza elabora una proposta di statuto. La proposta di statuto, adottata entro i successivi trenta giorni dall’organo assembleare degli enti locali di cui al comma 1, è trasmessa alla Regione per la successiva approvazione.

3. L’ente gestore è istituito, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Giunta o dell’assessore regionale competente in materia, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.

4. Lo statuto diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna

5. Divenuto efficace lo statuto, entro trenta giorni, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca l’ente gestore del parco per l’elezione dei componenti del consiglio di gestione, previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione.

6. Le modificazioni dello statuto sono adottate dalla comunità del parco, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti e approvate con deliberazione della Giunta regionale.

7. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna 

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ultima modifica 2011-11-24T14:43:25+02:00

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