Testo

Articolo 4 

Miglioramento dell’efficacia della gestione
e razionalizzazione della spesa

1. La Regione, per migliorare l’efficacia della gestione e per razionalizzare la spesa, individua, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche sulla base di proposte pervenute dagli enti gestori, i criteri per favorire e promuovere l’esercizio in forma associata o convenzionata da parte di più parchi delle funzioni amministrative, comprese le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale, nonché l’educazione ambientale.

2. La Giunta delibera i criteri di cui al comma 1, sentiti gli enti gestori e i rappresentanti degli enti locali.

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ultima modifica 2011-11-24T14:43:25+02:00

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