Testo

Articolo 2

Trasformazione degli enti gestori dei parchi e adeguamento degli statuti

1. I consorzi di gestione dei parchi regionali, istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge ed individuati dalla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n.6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della rete Natura 2000) sono trasformati in enti di diritto pubblico, intendendosi a tal fine per enti locali territorialmente interessati quelli individuati nelle rispettive leggi regionali istitutive. Entro il termine perentorio ed essenziale di 180 giorni a decorrere dal 1 gennaio 2012, i consorzi di gestione procedono agli adempimenti derivanti dalla trasformazione di cui al presente articolo.

2. Fino all’insediamento degli organi degli enti derivanti dalla trasformazione restano in carica, per i parchi di rispettiva competenza, gli organi in carica all’entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per l’attuazione delle procedure di trasformazione, per l’ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, purché indifferibili e urgenti.

3. Lo statuto è adeguato, su proposta del Consiglio del parco in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli Titolo III della l.r. 17 febbraio 2005, n.6 come modificata dalla presente legge, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l’ordinamento degli uffici.

4. All’adeguamento dello statuto provvede l’assemblea consortile con deliberazione di adozione, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti. La deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale per l’approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna e diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione.

5. Divenuto efficace l’adeguamento statutario, l’ente di gestione continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al rispettivo consorzio di gestione del parco.

6. Entro quindici giorni dall’efficacia dell’adeguamento statutario, il presidente in carica convoca la comunità del parco per l’elezione dei componenti il Consiglio

7. Agli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva la Regione con la nomina di un commissario ad acta, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Il termine di cui al comma 1 è sospeso al momento della ricezione, da parte della Regione, della deliberazione dell’assemblea consortile di cui al comma 4 e riprende a decorrere nuovamente dal momento della pubblicazione di cui al comma 4.

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ultima modifica 2011-11-24T14:43:25+02:00

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