Testo

Articolo 1 

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge si disciplina, in attuazione dell’articolo 1, comma 44, della legge 26 febbraio 2011, n.10, la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali di cui alla L:egge Regionale 17 febbraio 2005, n.6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) e le modalità di organizzazione degli enti gestori dei parchi regionali, al fine di valorizzare la peculiarità del modello sovracomunale di gestione e di organizzazione delle aree protette emiliano romagnole, preservarne il patrimonio e la biodiversità quale obiettivo primario della gestione, promuovere il rilancio del sistema regionale partendo dagli enti locali per garantire la fruizione consapevole e informata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 da parte dei cittadini e delle generazioni future, nonché migliorare l’efficacia della gestione e razionalizzarne la spesa. 

2. La presente legge è volta alla semplificazione delle procedure di pianificazione nell’ambito delle aree protette e alla valorizzazione dei parchi locali di interesse sovracomunale; disciplina inoltre i poteri di deroga e le misure di compensazione e integra le disposizioni relative ai siti di Rete natura 2000.

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ultima modifica 2011-11-24T14:43:25+02:00

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