1. All’art. 49 della Legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 6:
“6. Le persone portatrici di disabilità grave, riconosciute come tali ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, sono esentate dalla presentazione della dichiarazione ISEE per l’accesso agli interventi finalizzati a compensare la condizione di disabilità.”
Art. 2
1. In attuazione del disposto del comma 4 lett. a) dell’art. 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, sono finanziabili, con le risorse del “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”, di cui all’art.19 della Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” anche le rette dei centri diurni e di altre strutture di riabilitazione lavorativa, rivolte a persone con disabilità ed iscritte nelle liste della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che non siano state dichiarate totalmente inidonee a svolgere qualsiasi mansione lavorativa, qualora in tali strutture si svolgano, per queste persone, attività di addestramento al lavoro, necessarie per un inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.