Testo
RelazioneIl progetto di legge, nel rispetto del quadro normativo statale di riferimento, si pone l’obiettivo di garantire che l’esercizio dell’azione amministrativa regionale in ambito tributario tenda ad una sempre maggiore efficienza ed economicità di gestione, anche attraverso la semplificazione di alcune procedure amministrative.
In particolare, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 si pongono nell’ottica di rendere efficace l’azione amministrativa, senza gravare il procedimento di complicazioni burocratiche da cui scaturirebbero oneri, diretti o indiretti, su cittadini e imprese. In questo quadro la finalità di queste disposizioni risiede nel fornire certezza e chiarezza delle procedure, a garanzia di un trasparente e corretto rapporto tra le istituzioni e i cittadini.
La disposizione di cui all’articolo 6 è di mera conferma delle aliquote dell’Addizionale al reddito delle persone fisiche, in osservanza all’impegno politico di non aumentare la pressione fiscale.
L’articolo 7 prevede il riversamento diretto alla Regione dell’intero gettito derivante dall’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), punto 1 della legge 42/2009 e in relazione al principio di territorialità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009.
Nella modifica del quadro normativo regionale, sono stati osservati i criteri di chiarezza e di semplicità di linguaggio e sono stati garantiti i principi espressi nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”).
Il progetto di legge è composto da nove articoli.
Articolo 1 Validità delle autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle agenzie di pratiche auto
Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico alle agenzie autorizzate alla riscossione delle tasse automobilistiche, nonché degli uffici regionali, viene previsto che le autorizzazioni debbano ritenersi valide a tempo indeterminato, a condizione che permangano in capo al soggetto autorizzato i requisiti previsti per il rilascio.
Attualmente la convenzione tipo allegata al D.M. 13 settembre 1999 (“Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex legge n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche”) prevede la validità delle autorizzazioni fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del rilascio e impone pertanto il periodico rinnovo. La validità illimitata delle autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche è peraltro prevista per i tabaccai dal DPCM 25 gennaio 1999 n. 11 (“Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997”).
Viene inoltre introdotto il principio, già applicato all’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale in base all’art. 64 (“Prestazione della cauzione”) del D.Lgs 504 del 1995, per cui non è necessario procedere all’adeguamento della fidejussione in caso di aumento non rilevante degli importi da garantire, con evidenti benefici in termini di oneri amministrativi e finanziari per gli operatori.
Articolo 2 Versamento cumulativo per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria
Il comma 1 dell’art. 7, “Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”, della legge 23 luglio 2009 n. 99 autorizza le singole regioni a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
Nell’ottica di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, si ritiene necessario dare attuazione al disposto normativo demandando a un atto della Giunta la definizione delle modalità operative per effettuare il versamento.
Permane, infatti, sull’Amministrazione regionale l’obbligo di allineare e implementare correttamente l’archivio nazionale e regionale della tassa automobilistica, scorporando il pagamento cumulativo nei singoli versamenti imputabili ai diversi veicoli, nonché di garantire che ne avvenga l’allineamento all’anno d’imposta e al periodo tributario per il quale la tassa è dovuta.
Articolo 3 Modifiche all’art. 5 della legge regionale n. 30 del 2003 in materia di pagamento rateale dei tributi regionali
La norma ha la finalità di semplificare le procedure di gestione delle richieste di pagamento rateale dei tributi regionali, prevedendo, di norma, la scadenza trimestrale delle rate in luogo dell’attuale cadenza mensile. La Giunta Regionale è incarica di stabilire le modalità applicative.
Articolo 4 Accertamento delle violazioni in materia di tassa automobilistica
Conformemente all’art. 17, “Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo”, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e in armonia con i principi di semplificazione e del giusto procedimento, la norma si adatta al disposto statale e vuole rendere efficace l’azione amministrativa e fare chiarezza sulle procedure.
La facoltà di recupero della tassa automobilistica, attraverso la notificazione di iscrizioni a ruolo fondate su atti validati, è stata rafforzata dal legislatore con l’art. 37, “Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi”, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con L. 326/2003 e, oltre che risultare vantaggiosa in termini di economicità di gestione, consente di abbreviare i termini di conclusione del procedimento, a vantaggio di un’efficiente azione amministrativa.
Articolo 5 Estinzione del contenzioso
Con tale articolo si ripropongono le norme di cui alle precedenti leggi regionali 13 dicembre 1993, n. 43, 14 aprile 1995, n. 43, 13 agosto 1999, n. 24, 11 dicembre 2000, n. 37, 22 dicembre 2003, n. 30, 22 dicembre 2005, n. 23 e infine 20 dicembre 2006, n. 19, estendendo, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, l’efficacia dell’estinzione dei crediti che, per motivi di economicità dell’azione amministrativa, risulta opportuno abbandonare.
E’, infine, utile ricordare che l’articolo in esame recepisce quanto già disposto in materia con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129, “Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell’articolo 16, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146”.
Articolo 6 Conferma delle aliquote previste dall’art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19
L’art. 6 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, disciplina gli ambiti di intervento sulle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF da parte delle regioni, sia a regime, con la piena attuazione del disegno del federalismo fiscale, sia nel periodo transitorio. Mentre le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 si applicheranno solo a decorrere dal 2013 (divieto di maggiorazione dell’addizionale regionale oltre lo 0,5 % in caso di riduzione dell’Irap, possibilità di differenziare le aliquote dell’addizionale esclusivamente in relazione agli scaglioni Irpef, facoltà di introdurre agevolazioni per le famiglie e detrazioni in luogo di sussidi erogati dalla regione) e la piena manovrabilità delle aliquote vi sarà solo dal 2015, le maggiorazioni di aliquota disposte dalle regioni attualmente in vigore sono state fatte salve solo fino al 31 dicembre 2011, ai sensi del comma 2, come modificato dall’art. 1, comma 10, lett. b) del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.
Si rende necessario pertanto un intervento normativo di mera conferma delle aliquote vigenti, al fine di continuare ad assicurare l’attuale livello di finanziamento dei servizi erogati dalla Regione. La norma è stata formulata in modo da non rendere necessario un ulteriore intervento normativo di mera conferma, in caso di rinvio dei termini previsti dalle norme statali citate.
L’articolo in commento non comporta pertanto alcun incremento della pressione fiscale rispetto all’anno precedente.
Articolo 7 Riscossione diretta
Tale norma recepisce e dà attuazione al principio espresso dall’articolo 9 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, il quale testualmente recita: “È assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell’intero gettito derivante dall’attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto”.
Viene altresì esplicitato che la convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’Irap e dell’addizionale regionale all’IRPEF, stipulata ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 48/2001, preveda le modalità attuative del riversamento diretto alla Regione delle somme riscosse a seguito delle attività di controllo e contrasto all’evasione fiscale.
Articolo 8 Norma transitoria
Tale disposizione è necessaria per chiarire le modalità procedurali a cui deve attenersi l’amministrazione nell’accoglimento delle domande di dilazione di pagamento presentate prima e dopo l’entrata in vigore della norma.