Testo

Art. 3

Attività di promozione turistica

  1. Ai fini di promuovere turisticamente sia in Italia che all'estero le località aderenti a “LUNEZIA – Regione del gusto e della cultura”, le APT interessate e l'Agenzia regionale di promozione turistica, potranno prevedere, nei propri programmi, progetti promozionali finalizzati, realizzati congiuntamente alle altre realtà di promozione turistica presenti nelle Province di Cremona, Mantova, Massa Carrara, Lucca e La Spezia e nelle Regioni Lombardia, Toscana e Liguria, alla cui realizzazione potrà concorrere anche la Regione Emilia-Romagna con contributi fino al 50% della spesa preventivata.

Azioni sul documento

ultima modifica 2010-03-09T10:06:37+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina