Testo

Art. 1

Finalità

  1. La Regione Emilia-Romagna promuove la costituzione di “LUNEZIA -Regione del gusto e della cultura”, al fine di valorizzare i legami storico-culturali delle località comprese nelle Province di Piacenza, Parma e Reggio-Emilia, con le realtà istituzionali, culturali ed economiche delle province Massa Carrara, Lucca, La Spezia, Cremona, Mantova; con particolare riferimento:
    1. alla tutela e promozione dei prodotti tipici, anche minori, con promozione di gemellaggi enogastronomici e realizzazione ed integrazione di percorsi del gusto;
    2. alla promozione ed al sostegno delle iniziative culturali, con particolare riferimento a quelle finalizzate a valorizzare i legami storici tra i territori ed alla conservazione e recupero delle tradizioni locali, delle sagre tradizionali e dei dialetti;
    3. alla conservazione e recupero dei beni monumentali ed ambientali, con particolare riferimento:
      • agli antichi sentieri di collegamento transappenninico;
      • agli edifici dei centri storici montani;
      • alle rocche, castelli, chiese e abbazie, o resti di edifici storici;
      • ai musei presenti nei centri minori;
      • ai boschi, arre fluviali ed al patrimonio forestale e faunistico.
    4. al sostengo di attività di promozione turistica che realizzino un raccordo ed una valorizzazione dei legami storico culturali dei territori interessati.
  2. Ai fini della presente legge, possono aderire a “LUNEZIA – Regione del gusto e della cultura”, previa deliberazione dei rispettivi consigli, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane rientranti nei territori delle province di Piacenza, Parma e Reggio-Emilia.
  3. L’adesione è volontaria e determina l’iscrizione del soggetto richiedente in un apposito elenco, denominato “LUNEZIA – Regione del gusto e della cultura”, tenuto a cura del Presidente della Giunta Regionale
  4. I soggetti iscritti posso inviare i loro progetti sui temi di cui al precedente comma 1 alla Giunta Regionale, la quale provvede a verificarne la congruità rispetto al bando di cui all’art. 2.

 

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ultima modifica 2010-03-09T11:06:36+02:00

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