Testo

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA’ PARTECIPATE.

 

Articolo 48

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Nel comma 4 dell’articolo 6 legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “con il supporto di un comitato scientifico composto” sono aggiunte le seguenti: “da un massimo”;

b) le parole “della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)” sono sostituite dalle seguenti “del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge 9 ottobre 2009 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali)”;

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Tale comitato è organismo della Community Network dell’Emilia-Romagna di cui al comma 5.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:

“4 bis. L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed Enti locali per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge, sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'Emilia-Romagna CN-ER, le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella predetta convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli Enti locali, dalla Regione e dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui al precedente comma 4, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e il controllo determinante, coordinati e congiunti, nei confronti della speciale società prevista dal successivo art. 10.”.

4 ter. A supporto delle attività del Comitato permanente di indirizzo è costituito anche un organismo di coordinamento tecnico con le strutture tecniche degli Enti Locali. La composizione e l’attività del comitato è disciplinata con una apposita delibera della Giunta Regionale sentito il Comitato permanente di indirizzo Regione-Enti Locali. Il comitato tecnico è coordinato dalla competente Direzione Generale della Regione e ne fa parte un rappresentante designato dalla società di cui all’articolo 10”.

 

 Articolo 49

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2004

1. I commi 7 e 8, dell'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2004, sono abrogati.

 

Articolo 50

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Nell'art. 10 della legge regionale n. 11 del 2004, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

“ 4 bis. La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è denominata "LEPIDA" s.p.a. ed ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico.

4 ter. La Regione, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti indicati dalla presente legge, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali di cui al precedente art. 6, comma 4 degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati. Lo statuto della società stabilisce le ulteriori modalità di controllo, da parte della Regione e degli Enti locali, attribuite all'Assemblea della società stessa.”.

Azioni sul documento

ultima modifica 2010-01-14T15:48:24+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina