Testo

TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE E DISPOSIZIONI SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 Capo I

Norme di carattere generale

 Articolo 1

Oggetto e finalità

  1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale) detta norme:
    1. in materia di sportello unico per le attività produttive;
    2. di recepimento della Direttiva 2006 /123/ CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno;
    3. per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 200/4541 concernente la professione di maestro di sci;
    4. in materia di partecipazioni societarie.
  2. La Regione garantisce, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE ai prestatori di servizi degli Stati membri dell’Unione europea, la libertà di stabilimento nonché il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale.

 

Capo II

Norme in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP)

 Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente Capo provvede all’adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) in coerenza alle disposizioni di cui all’articolo 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 recante (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2. Lo sportello unico per le attività produttive costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
  3. Lo sportello unico è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.
  4. Lo sportello unico è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.
  5. Lo sportello unico costituisce punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.
  6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni,dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, adegua la normativa regionale alle disposizioni del presente articolo.

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ultima modifica 2010-01-14T15:48:20+02:00

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