Testo

 

Sezione II - Professioni turistiche

 

Articolo 32

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2000 sulla definizione delle professioni turistiche

  1. Il comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento) è abrogato.

 

Articolo 33

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle condizioni per l’esercizio dell’attività

1. Nel comma 1dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 nella lettera b) è soppressa la frase “e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 10” e nella lettera c) è soppressa la frase “attestata da certificato medico rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza”.

2. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 l’inciso “commi 3, 4 e 7” è sostituito con “commi 3 e 4”.

3. I commi 4 e 5 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono sostituiti dai seguenti commi:

“4. L'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività nell’ ambito territoriale di estensione regionale, fino all’entrata in vigore delle disposizioni statali che individuino un diverso ambito territoriale per l’esercizio della professione.

5. La Giunta regionale, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, può prevedere le modalità con cui è consentito alla guida turistica di acquisire specializzazioni per aree tematiche, senza alcun pregiudizio per l’esercizio dell’attività nell’ambito territoriale di cui al comma 4. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera”.

4. I commi 7 e 10 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono abrogati.

 

Articolo 34

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle deroghe

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento) l’inciso “previa acquisizione di nulla osta” è sostituito da “a seguito di preventiva comunicazione”.

2. Il comma 3 dell’ articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

“3. La comunicazione è presentata al Comune almeno quindici giorni prima dell’esercizio dell’attività di guida turistica di cui al comma 2. Il Comune almeno dieci giorni prima della data dell’evento può impedire lo svolgimento della prestazione.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

“4 bis. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lett. b) della direttiva 206/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, ai soggetti abilitati nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza allo svolgimento delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale- escursionistica è consentito operare sul territorio regionale, in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di ottenere alcuna autorizzazione.”.

 

Articolo 35

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sugli elenchi provinciali, attestati di idoneità e tesserini di riconoscimento

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

“2. La Provincia aggiorna e pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione i nominativi di coloro che comunicano la disponibilità all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame.”.

2. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente: “La Giunta può stabilire modalità per il rinnovo del tesserino personale.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sono soppresse le parole “e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata”.

 

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ultima modifica 2010-01-14T15:48:21+02:00

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