Testo

Capo III

Disposizioni in materia di sanità

 

Articolo 44

Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 32 del 1988 sul termalismo

  1. Dopo il comma 3 dell’art. 29 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) è inserito il seguente comma:

“3 bis. L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell’autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.”.

 

Articolo 45

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria

1. Il comma 2 dell’ articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:

“2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l’attività funebre devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990, al Comune in cui ha sede legale l’impresa. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.”.

2. Il comma 3 dell’ articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:

“3. La dichiarazione di cui al comma 2 viene presentata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.”.

3. Il punto 2) della lettera b) del comma 4 dell’ art. 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:

“2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la dichiarazione di inizio attività;”.

4. La lettera c) del comma 4 dell’ articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituita dal seguente:

“c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la dichiarazione di inizio attività prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.”.

5. L’ultimo periodo del comma 6 dell’ art. 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente: “In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell’attività.”.

 

Articolo 46

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria

  1. Al comma 2 dell’art. 16 della legge regionale n. 19 del 2004, le parole “sono esentati dal possesso dell’autorizzazione” sono così sostituite “sono esentati dalla presentazione della dichiarazione”.

 

Articolo 47

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 sul benessere animale

  1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2005 (Norme a tutela del benessere animale ) è sostituito dal seguente:

“3. L'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di dichiarazione di inizio attività al Comune. Tale dichiarazione consente l’immediato inizio dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990, e deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata, altresì, del parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 5, l’inciso “autorizzato per cani, gatti e furetti,” è sostituito da “esercitata per cani, gatti e furetti”.

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ultima modifica 2010-01-14T14:48:22+01:00

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