Testo

 

Articolo 5

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle funzioni regionali

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004, il termine “autorizzazione” è sostituita con “gestione”.

 

Articolo 6

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla definizione delle strutture ricettive

1. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 la frase “in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista” è sostituita con “in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato”.

2. Al comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8)” sono sostituite con le parole: “31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole)”.

 

Articolo 7

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente le case per ferie

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.”.

 

Articolo 8

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente gli ostelli

1. 1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le condizioni di esercizio dell'attività.”.

 

Articolo 9

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i rifugi alpini ed escursionistici

1. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“4. I rifugi sono gestiti di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso ed associazioni. I rifugi possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le condizioni di esercizio dell'attività.”.

 

Articolo 10

Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente case e appartamenti per vacanze

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2004 l’inciso “senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito” è soppresso.

 

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ultima modifica 2010-01-14T14:48:20+01:00

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