Testo

Articolo 40

Modifica degli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 3 del 1994 sulla professione di guida alpina

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 (Ordinamento della professione di guida alpina) sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 19 della Legge 6 del 1989.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 1994 è abrogato.

3. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 3 del 1994 è abrogato.

 

Sezione III - Attività delle agenzie di viaggi e turismo

 

Articolo 41

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003 sull’apertura

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo) è inserito il seguente comma:

“2 bis. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell’autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.”.

 

Articolo 42

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 sulle filiali

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

“1. L’apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo è subordinata alla presentazione della dichiarazione di inizio attività alla Provincia nel cui territorio siano ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

“4. L’attività può essere avviata immediatamente, a seguito della presentazione alla Provincia della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la Provincia vieta la prosecuzione dell'attività, fino alla eliminazione delle irregolarità riscontrate.”.

 

Capo II

Disposizioni in materia di commercio

 Articolo 43

Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita

1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), è soggetto a dichiarazione di inizio attività con effetti immediati da presentare al comune, ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della legge n. 241 del 1990.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:

a) l’attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all’articolo 16 del d.lgs. 114 del 1998;

b) l’attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’articolo 17 del d.lgs. 114 del 1998;

c) l’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all’articolo 18 del d.lgs. 114 del 1998;

d) l’attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all’articolo 19 del d.lgs. 114 del 1998.

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ultima modifica 2010-01-14T14:48:22+01:00

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