Testo

Articolo 36

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000 su tariffe non vincolanti

  1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000 la frase “e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento” è soppressa.

 

Articolo 37

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci

1. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci), le parole “per periodi comunque non superiori ai trenta giorni, anche non consecutivi,” sono abrogate.

2. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

“4. Ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 81 del 1992, la presente legge regionale disciplina l’esercizio professionale di maestro di sci in regime di stabilimento in Emilia-Romagna da parte dei cittadini stranieri non iscritti in Albi professionali italiani. Per l’esercizio professionale temporaneo da parte degli stessi soggetti, si applica la disciplina di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 sono aggiunti i seguenti commi:

“4-bis. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge n. 81 del 1992, qualora il maestro di sci, cittadino di uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia, intenda esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, deve chiedere al Collegio regionale dei maestri di sci l’autorizzazione, che verrà concessa subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti, diversi dall'abilitazione, di cui all'art. 4 della legge n. 81 del 1991 e del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 206 del 2007.

4-ter. Ai maestri di sci che non siano cittadini dell’Unione Europea e che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, si applica la disciplina dettata dall’articolo 12, comma 3, della legge n. 81 del 1992.”.

4. Al comma 5 dell’articolo 6 le parole “delle tariffe di cui” sono sostituite dalle parole “di quanto disposto”.

 

Articolo 38

Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sulle scuole di sci e snowboard

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993, le parole da “La Giunta regionale” a “seguenti condizioni” sono sostituite dalle seguenti:

“All’apertura di scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard si procede con dichiarazione d’inizio attività con effetti immediati ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto segue”.

2. Sono abrogate le lettere g) e j) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993.

3. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

“3. Si applica l’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, in particolare per quanto riguarda il potere dell’amministrazione comunale competente di vietare la prosecuzione dell'attività e di rimuoverne gli effetti, anche in caso di ripetute infrazioni delle norme di cui alla presente legge.”.

4. È abrogato il comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 42 del 1993.

5. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da “La domanda” fino a “ogni anno” sono sostituite da “La dichiarazione di cui all'art. 7 deve essere presentata al Comune nel cui territorio ha sede la scuola”;

b) è abrogata la lettera b).

 

Articolo 39

Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1993 su tariffe non vincolanti

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:

“1. In materia di tariffe professionali praticate dai maestri di sci in Emilia-Romagna, si applica l’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale). Il Collegio regionale dei maestri di sci determina i limiti massimi indicativi delle tariffe professionali e ne dà comunicazione agli Enti locali.”.

2. All’articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “comma 3 e comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4-bis e comma 4-ter”;

b) al primo periodo del comma 2, le parole “dell’autorizzazione regionale” sono sostituite da “della dichiarazione di cui all’art. 7”;

c) il comma 3 è abrogato.

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ultima modifica 2010-01-14T15:48:22+02:00

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