Testo

Articolo 3

Sportello Unico Telematico e Rete regionale dei SUAP

  1. Tutte le dichiarazioni e le domande relative all’insediamento e all’esercizio di attività produttive, nonché i relativi documenti allegati, sono presentati in via telematica al SUAP competente per territorio.
  2. La Regione promuove la realizzazione dello Sportello Unico Telematico nell’ambito delle attività della Community Network dell’Emilia-Romagna di cui all’art. 6 della L.R. n. 11 del 2004 attraverso una organizzazione dedicata della rete dei SUAP, per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP, e tra i SUAP e gli Enti che intervengono nei procedimenti, nel rispetto dei principi stabili dall’art. 38 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008. A tal fine la Regione promuove anche una piattaforma telematica predisposta nell’ambito dell’apposito portale regionale per le imprese della Regione.
  3. Il portale realizza la uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive e l’avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, gestiti per via telematica nella Rete degli sportelli unici.
  4. Il portale e i relativi servizi sono messi e disposizioni dei Comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico.
  5. La Regione promuove e presiede un Tavolo di coordinamento regionale istituito con apposito atto di Giunta regionale e composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali, dai rappresentanti del Sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolti nei procedimenti. Il Tavolo promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti.
  6. Il Tavolo di coordinamento regionale della Rete degli SUAP svolge compiti di indirizzo ed attività di monitoraggio per la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l’adeguamento alle modalità telematiche di gestione degli sportelli unici.
  7. La Regione assicura la realizzazione e l’aggiornamento, avvalendosi del Tavolo di coordinamento della Rete dei SUAP, di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.
  8. La Regione promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni ed enti che intervengono nei procedimenti.

 

TITOLO II

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

 Capo I 

Disposizioni in materia di turismo

Sezione I - Strutture ricettive turistiche

 Articolo 4

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) sono sostituiti dai seguenti:

<< 2. L’esercizio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e all'aria aperta, nonché in quelle extralberghiere è soggetto a dichiarazione di inizio attività con effetti immediati (DIA immediata), ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi), da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate. 

3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico delle attività produttive sia in ordine alla realizzazione e alla modifica dell’impianto produttivo, sia in riferimento all’espletamento delle procedure e delle formalità della prestazione dei servizi>>.

 

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ultima modifica 2010-01-14T15:48:20+02:00

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