Testo

Articolo 23

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 sui reclami

  1. Nel comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “denunciati” è sostituta dalla parola “dichiarati”.

 

Articolo 24

Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla classificazione

  1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 dopo la parola “lusso” sono aggiunte le parole “con possibilità di classifiche intermedie definite <<superior>>”.

 

Articolo 25

Sostituzione dell’articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla dichiarazione di classificazione

  1. L’articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 29

Dichiarazione di classificazione

  1.  Il livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è determinato dal possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. La dichiarazione di classificazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente ed è allegata alla dichiarazione di inizio di attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
  2.  Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, è consentita la rettifica o integrazione della precedente dichiarazione oppure è possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.
  3.  Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di dichiarazione di inizio dia attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d’ufficio alla loro rettifica e all’assegnazione della corretta classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.”.

 

 Articolo 26

Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla validità della classificazione

  1. Nel comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “provvede alla revoca dell'autorizzazione o” sono soppresse.

 

Articolo 27

Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle banche dati

1. Il comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“2. Il ricevimento di nuove denunce d'inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1”.

 

Articolo 28

Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni

  1. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta o subentra nell'attività, senza aver presentato regolare dichiarazione d'inizio attività è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00”.

2. Il comma 2 dell’articolo 36 è sostituito dal seguente: “2. chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiere senza avere regolarmente dichiarato l’inizio attività o dà ospitalità a presone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella dichiarazione di inizio attività in base alla natura della struttura gestita è punito con la sanzione amministrativa da euro 260,00 a euro 1.500,00.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.

4. Nel comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “contenuti nell'autorizzazione o” sono soppresse e la parola “denuncia” è sostituita da “dichiarazione”.

5. Nel comma 5 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “denuncia” è sostituita da “dichiarazione”.

6. Il comma 7 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituto dal seguente:

“7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o quelli per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi dell’articolo 21, comma 4, ultimo periodo o nel caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività”.

7. Il comma 9 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituto dal seguente:

“9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in sede di dichiarazione d'inizio attività o il mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00”.

 

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ultima modifica 2010-01-14T15:48:21+02:00

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