Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 sui requisiti
Il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di:
a) iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l’Ufficio del Registro delle imprese;
b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza;
c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“2. L’esercizio delle attività ricettive è possibile esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di denuncia d'inizio attività;
b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;
d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32”.
4. Nel comma 4 dell’articolo 21, l’ultimo periodo “Il Comune può, inoltre, autorizzare chiusure per periodi superiori per fondate ragioni o in caso di ristrutturazione degli edifici” è sostituito dal seguente “Periodi superiori di chiusura sono consentiti per fondate ragioni previa comunicazione da parte dell’interessato al Comune”.
5. Il comma 6 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“6. L’apertura e la gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'esercizio dell’attività fino a che si sia ottemperato.”.
Articolo 22
Sostituzione dell’articolo 23 e abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004 su inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione
1. L’articolo 23 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 23
Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio di attività ricettive
1. La dichiarazione di inizio attività perde efficacia, qualora l'esercizio delle attività dichiarate non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data della presentazione.
2. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta e le altre attività regolate dalla presente legge, sono oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36 ove applicabili, nei seguenti casi:
a) qualora siano svolte senza avere presentato dichiarazione o comunicazione di inizio attività o in caso di dichiarazione irregolare, ovvero ove non siano stati ottenuti i necessari nulla osta o autorizzazioni previsti dalla presente legge;
b) qualora il titolare o il gestore non risulti più iscritto all'ufficio del registro imprese, ove prescritto;
c) qualora, una volta accertato il venir meno della rispondenza dello stato degli immobili destinati all'attività ricettiva ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia urbanistica ed igienico sanitaria, nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali, il proprietario o il gestore non provveda nel termine assegnato alla loro regolarizzazione ovvero non abbia avviato le relative procedure amministrative;
d) qualora siano venuti meno gli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi indispensabili per lo svolgimento dell'attività e, ove possibile, non si è provveduto nei termini assegnati alla loro regolarizzazione;
e) qualora l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine dichiarato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo.
3. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta, possono essere oggetto di sospensione temporanea, per un periodo da 5 a 30 giorni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 36 ove applicabili, qualora vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività o in caso di reiterazione di violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della legge 23 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).
4. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività si applica il comma 5 dell'art 17 ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle legge di pubblica sicurezza).”.
2. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004.