Sostituzione dell’articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla permanenza dell’esercizio
L’articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 17
Durata dell’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera
L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera ed all’aria aperta ha carattere permanente salvo il verificarsi di una causa di sospensione, decadenza, divieto o cessazione.”.
Articolo 18
Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004, avvio immediato
Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere può essere intrapresa immediatamente a seguito di denuncia d'inizio attività di cui all’articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La denuncia d'inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.”.
Articolo 19
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla somministrazione
Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“ 1.La presentazione della dichiarazione di inizio di attività per l’esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La dichiarazione di inizio di attività abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità”.
2. Nel comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 l’inciso “ad eccezione di quelle di cui all’articolo 11 è soppresso.
3. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta alle condizioni di legge prescritte per l’esercizio ed è consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, della presente legge ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.”.
Articolo 20
Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla rappresentanza
Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora titolari dell’esercizio dell’attività ricettiva siano enti, associazioni, società e organizzazioni, la dichiarazione di inizio attività dà atto, altresì, della designazione del rappresentante con funzioni di gestore.”.