Testo

Articolo 11

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente gli appartamenti ammobiliati

  1. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso l’ultimo periodo.

 

Articolo 12

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente l’alloggio saltuario

  1. Al comma 1 dell’ articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 la frase “e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare senza la fornitura di servizi aggiuntivi” è sostituita con “o abituale dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti”.
  2. Al comma 4 dell’ articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “è intrapresa” sono sostituite dalla locuzione: “può essere immediatamente intrapresa”.

 

 Articolo 13

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente strutture all’aria aperta

  1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Tali strutture sono realizzabili esclusivamente nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come aree destinate alla realizzazione di strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico. L'apertura e la gestione di tali complessi può essere intrapresa immediatamente, a seguito di dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.”.

 

Articolo 14

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente aree di sosta temporanea

  1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. L’avvio dell’attività può essere intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune in cui l’area è ubicata, da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta.”.

 

Articolo 15

Modifiche alla rubrica del Titolo III della legge regionale n. 16 del 2004

  1. La rubrica del Titolo III “Autorizzazioni” è sostituita con “Esercizio dell’attività ricettiva”

 

Articolo 16

Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA

  1. L’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Adempimenti amministrativi per l’ esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta

  1.  L’avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta e nelle loro dipendenze, nonché il subentro nella titolarità o nella gestione del loro esercizio possono essere intrapresi immediatamente a seguito della dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
  2.  La dichiarazione di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione. Alla dichiarazione di inizio di attività è allegata la dichiarazione di classificazione di cui all’articolo 29.
  3.  Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.”.

 

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ultima modifica 2010-01-14T15:48:20+02:00

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